Valutazione Del Rischio Rumore
Negli Ambienti Di Lavoro
D.
Lgs. 626/94
![]()
Titolo V
bis
"requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute
e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in
particolare per l'udito"
Il D.L.gs. 10 aprile 2006, n. 195
entrato in vigore il 14 giugno 2006, ha introdotto il nuovo Titolo V-bis nel D.Lgs. 626/94, dando completa attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
IL LIMITE DI ESPOSIZIONE
E' ORA DI SOLI 87 db(A)
che è pari alla metà della precedente soglia di 90 db(A) pevista del D.Lgs.
277/91
|
Oltre il 30% dei lavoratori è esposto a livelli di rumore potenzialmente pericolosi
|
|
La perdita dell’udito causata dal rumore rappresenta un terzo di tutte le malattie professionali |
Con l'entrata in vigore
del Decreto Legislativo n.195 del 10 Aprile 2006, che recepisce la direttiva
europea 2003/10/CE la valutazione del rischio rumore è parte integrante del
d.lgs. 626. La valutazione del rischio rumore come sancisce il nuovo articolo
49/quinquies del D.lgs.626 è un obbligo del datore di lavoro secondo e nei modi
dell'art.4.
IL LIMITE DI ESPOSIZIONE E' ORA DI SOLI 87 db(A) (in termini di potenza sonora,
è pari alla metà della precedente soglia di 90 db(a).
Questo di fatto impone in tutti gli ambienti di lavoro una nuova valutazione del
rischio, in quanto il soddisfacimento dei limiti fissati dal precedente decreto
non garantisce il rispetto dei nuovi limiti di legge.
Le verifiche ed i controlli fonometrici in tutti gli ambienti di lavoro
devono poi essere effettuate ogni qualvolta vengano apportate modifiche al ciclo
produttivo.
Consulenza e supporto all'impresa per gli adempimenti previsti
dalle Leggi
vigenti