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D.Lgs. 81/2008
entrerà in
vigore:
-
il 15
maggio
2008 per
gli
aspetti
generali
(15
giorni
dopo la
pubblicazione)
-
il 29
luglio
2008: le
disposizioni
di cui
agli
articoli
17,
comma 1,
lettera
a), e
28,
nonché
le altre
disposizioni
in tema
di
valutazione
dei
rischi
che ad
esse
rinviano,
ivi
comprese
le
relative
disposizioni
sanzionatorie,
(novanta
giorni
dalla
data di
pubblicazione
del
decreto
nella
Gazzetta
Ufficiale)
-
le
disposizioni
di cui
al
titolo
VIII,
capo IV
entrano
in
vigore
alla
data
fissata
dal
primo
comma
dell'articolo
13,
paragrafo
1, della
direttiva
2004/40/CE;
le
disposizioni
di cui
al capo
V del
medesimo
titolo
VIII
entrano
in
vigore
il 26
aprile
2010.
Il nuovo
decreto
legislativo è
composto da 306
articoli
(suddivisi in 13
titoli) e da 51
allegati tecnici
e
successivamente
all’entrata in
vigore, fissata
per il 15 maggio
2008 (anche
se la parte
principale del
provvedimento e
cioè la
valutazione dei
rischi aziendali
entrerà in piena
operatività il
29 luglio a 90
giorni dalla
pubblicazione), vengono
abrogate le
seguenti
disposizioni di
legge:
-
il decreto
del
Presidente
della
Repubblica
27 aprile
1955, n.
547;
-
il decreto
del
Presidente
della
Repubblica 7
gennaio 1956
n. 164;
-
il decreto
del
Presidente
della
Repubblica
19 marzo
1956, n.
303, fatta
eccezione
per
l’articolo
64;
-
il decreto
legislativo
15 agosto
1991, n.
277;
-
il decreto
legislativo
19 settembre
1994, n.
626;
-
il decreto
legislativo
14 agosto
1996, n.
493;
-
il decreto
legislativo
14 agosto
1996, n.
494;
-
il decreto
legislativo
19 agosto
2005, n.
187;
-
l’articolo
36 bis,
commi 1 e 2
del decreto
legge 4
luglio 2006
n. 223,
convertito
con
modificazioni
dalla legge
5 agosto
2006 n. 248;
-
gli
articoli: 2,
3, 5, 6 e 7
della legge
3 agosto
2007, n.
123.
Andranno,
dunque, in
pensione i
vari decreti che
per anni sono
stati il punto
di riferimento
di tutti coloro
che si sono
occupati di
sicurezza e
dovremo imparare
a conoscere il
nuovo D.Lgs. n.
81/2008 in cui
sono confluite
tutte le norme
abrogate, in
alcuni casi
opportunamente
modificate ed
integrate.
Il decreto norma
tutti gli
aspetti della
tutela della
salute e
sicurezza nei
luoghi di
lavoro:
dall’istituzione
di organismi
interministeriali
di indirizzo
politico,
consultivi e di
coordinamento
con enti
pubblici che
hanno compiti di
prevenzione,
formazione,
vigilanza,
salute e
sicurezza del
lavoro
all’individuazione
degli obblighi
di datori di
lavoro e
dirigenti nonché
ai requisiti
della delega di
funzioni.
Il decreto
inoltre
individua gli
obblighi e le
responsabilità
che gravano sui
vari soggetti
coinvolti nel
processo di
produzione;
definisce
l’oggetto e le
modalità di
valutazione del
rischio, la
regolamentazione
della protezione
e prevenzione
del rischio.
Ribadisce poi
l’obbligo del
datore di lavoro
alla formazione,
informazione e
addestramento
del lavoratore;
stabilisce i
titoli e i
requisiti del
medico
competente alla
sorveglianza
sanitaria, le
disposizioni in
materia di
intervento per
emergenza,
pronto soccorso,
prevenzione
degli incendi;
le modalità di
consultazione e
partecipazione
dei
rappresentanti
dei lavoratori;
le statistiche
degli infortuni
e delle malattie
professionali e
infine il nuovo
apparato
sanzionatorio. |