Consulenza

 Rilevamento Rischio Luoghi Di Lavoro D.Lgs.626/94

Il D. Lgs. del 19 settembre 1994 e successive modifiche, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

OBBLIGA

il datore di lavoro o il dirigente od il preposto, ad adottare ed osservare le  "Misure generali di tutela"  elencati all'art. 3, in particolare ad effettuare, come prevede il comma  " a " , la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

    Il successivo art. 4  comma 2 recita testualmente:

  

All'esito della valutazione  di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

  

Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa

  

L'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera   " a "   nonchè delle attrezzature di protezione utilizzate

  

Il programma  di  attuazione  delle  misure  di  cui  alla  lettera  " b "

La " Valutazione dei Rischi " è il cardine  primario e principale   su cui ruotano le possibilità di ottemperare a tutti gli altri adempimenti previsti.

Vi ricordiamo che il mancato adempimento al Decreto, comporta pesanti pene pecuniarie e, nei casi più gravi, può arrivare all'arresto del responsabile

Consulenza e supporto all'impresa per gli adempimenti previsti dalle  Leggi vigenti