Rilevamento Rischio Luoghi Di Lavoro D.Lgs.626/94
Il D. Lgs. del 19 settembre 1994 e successive modifiche, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
OBBLIGA
il datore di lavoro o il dirigente od il preposto, ad adottare ed osservare le "Misure generali di tutela" elencati all'art. 3, in particolare ad effettuare, come prevede il comma " a " , la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il successivo art. 4 comma 2 recita testualmente:
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All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: |
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Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa |
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L'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera " a " nonchè delle attrezzature di protezione utilizzate |
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Il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera " b " |
La " Valutazione dei Rischi " è il cardine primario e principale su cui ruotano le possibilità di ottemperare a tutti gli altri adempimenti previsti.
Vi ricordiamo che il mancato adempimento al Decreto, comporta pesanti pene pecuniarie e, nei casi più gravi, può arrivare all'arresto del responsabile
Consulenza e supporto all'impresa per gli adempimenti previsti dalle Leggi vigenti