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IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003);
Vista la direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (vibrazioni);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 20 maggio 2005; Acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute, delle attivita' produttive, per gli affari regionali e per la
funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di
applicazione
1. Fermo restando
quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il
presente decreto legislativo prescrive le misure per la tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono
essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
2. Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le disposizioni del
presente decreto sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato individuate con il provvedimento di cui
al medesimo articolo 1, comma 2.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 31 ottobre 2003, n. 306, (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2003) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
novembre 2003, n. 266.
- La direttiva 2002/44/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 177 del 6 luglio
2002.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, (Attuazione della
direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva
89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE,
della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva
90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della
direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE,
della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 2, dell'art. 1 del decreto legislativo citato nelle
premesse, e' il seguente: «Art. 1 (Campo di applicazione). - (Omissis).
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di
protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle
attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli
archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello
Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di
trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e
della funzione pubblica. (Omissis)».
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del
presente decreto legislativo, si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni
meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo,
comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in
particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o
muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che,
se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.
Art. 3
Valori limite
di esposizione e valori di azione
1. Per le
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2;
b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione e' fissato a 2,5 m/s2.
2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,15 m/s2;
b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.
Art. 4
Valutazione dei
rischi
1. Nell'assolvere
gli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro valuta e, nel caso non siano
disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche
dati dell'ISPESL, delle regioni o del CNR o direttamente presso i
produttori o fornitori, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui
i lavoratori sono esposti.
2. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui
all'allegato I, parte A.
3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo
intero e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui
all'allegato I, parte B.
4. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere
valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e
il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entita' delle
vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari
condizioni di uso, incluse le informazioni fornite in materia dal
costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla
misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una
metodologia appropriata.
5. La valutazione e la misurazione di cui al comma 1 devono essere
programmate ed effettuate a intervalli idonei sulla base di quanto
emerso dalla valutazione del rischio da personale adeguatamente
qualificato nell'ambito del servizio di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e i relativi risultati devono
essere riportati nel documento di cui all'articolo 4, comma 2, del
medesimo decreto.
6. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni
esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati
nell'articolo 3;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rischio;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori
risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di
lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i
livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al
corpo intero al di la' delle ore lavorative, in locali di cui e'
responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per
quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.
7. La valutazione dei rischi deve essere documentata conformemente
all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
include la giustificazione che la natura e l'entita' dei rischi connessi
con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una valutazione
maggiormente dettagliata dei rischi.
8. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi
periodicamente, e in ogni caso senza ritardo se vi sono stati
significativi mutamenti ai fini della sicurezza e della salute dei
lavoratori che potrebbero averla resa superata, oppure quando i
risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedano la necessita'.
Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 4 e 8, del decreto legislativo citato nelle
premesse, e' il seguente: «Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del
dirigente e del preposto).
- 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivita'
dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi per la
sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di
lavoro.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la
salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei
dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di
cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento e' custodito presso l'azienda ovvero l'unita'
produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o
esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacita' e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
e) prende le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e
di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi
previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi
connessi all'attivita' produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso
di emergenza e da' istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro
o la zona pericolosa;
i) informa il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di
un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro
in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per
la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere
alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19,
comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli
infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un
giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonche' la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Il registro e' redatto conformemente al modello approvato con decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive
modifiche, ed e' conservato sul luogo di lavoro, a disposizione
dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il
registro e' redatto in conformita' ai modelli gia' disciplinati dalle
leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti
dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei lavoratori, nonche' per il caso di pericolo grave e
immediato.
Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e al numero
delle persone presenti. 6. Il datore di lavoro effettua la valutazione
di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria
la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per
la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2
sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. 8.
Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unita'
produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto
a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e
ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o piu' decreti da emanarsi
entro il 31 marzo 1996 dai Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei
rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente
articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attivita' industriali
di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto
stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori
nucleari, alle aziende estrattive ed altre attivita' minerarie, alle
aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche
sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o
piu' decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita',
sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresi' definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita', nei quali e'
possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione
in aziende ovvero unita' produttive che impiegano un numero di addetti
superiore a quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui e' possibile la riduzione a una sola volta all'anno
della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da
parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorieta' di visite
ulteriori, allorche' si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato
I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonche' delle aziende
che occupano fino a dieci addetti non e' soggetto agli obblighi di cui
ai commi 2 e 3, ma e' tenuto comunque ad autocertificare per iscritto
l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento
degli obblighi ad essa collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la
sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e
3 le aziende familiari nonche' le aziende che occupano fino a dieci
addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate
nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o piu' decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e
dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza
dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed
educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di
norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli
obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo
giuridico.
Art. 8 (Servizio di prevenzione e protezione). - 1. Salvo quanto
previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, il servizio di prevenzione
e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo
le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero
dell'unita' produttiva, una o piu' persone da lui dipendenti per
l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il responsabile
del servizio in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali
di cui all'art. 8-bis, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente,
possedere le capacita' necessarie e disporre di mezzi e di tempo
adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono
subire pregiudizio a causa dell'attivita' svolta nell'espletamento del
proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro puo' avvalersi
di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze
professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o
protezione. 5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi
degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre
duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacita' dei dipendenti
all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva sono
insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi
esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda, ovvero unita' produttiva, a favore della quale e' chiamato
a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli
operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacita' e i
requisiti professionali di cui all'art. 8-bis.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di
concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, puo'
individuare specifici requisiti, modalita' e procedure, per la
certificazione dei servizi, nonche' il numero minimo degli operatori di
cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli
non e' per questo liberato dalla propria responsabilita' in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle
unita' sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della
persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e
protezione interno ovvero esterno all'azienda.
Tale comunicazione e' corredata da una dichiarazione nella quale si
attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.».
Art. 5
Misure di
prevenzione e protezione
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li
riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori
limite di esposizione.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, quando
sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica
un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al
minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in
particolare quanto segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a
vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto
dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da
svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di
lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano
efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o
guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto
e sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la
loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi
di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione
dal freddo e dall'umidita'.
3. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione e'
stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per
riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause
del superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e
prevenzione per evitare un nuovo superamento.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 3, del decreto legislativo citato nelle premesse,
e' il seguente: «Art. 3 (Misure generali di tutela). - 1. Le misure
generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei
lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico e, ove cio' non e' possibile, loro riduzione
al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra
in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed
organizzative dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente
di lavoro;
e) sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e'
meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi
di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello
ripetitivo;
g) priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure
di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui
luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi
sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed
immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformita' alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti
la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante
il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i
lavoratori.».
Art. 6
Informazione e
formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito
degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori
esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro
ricevano informazioni e una formazione adeguata sulla base della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi
derivanti dalle vibrazioni meccaniche;
b) ai valori limite di esposizione e ai valori d'azione;
c) ai risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni
meccaniche effettuate in applicazione dell'articolo 4 e alle potenziali
lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;
d) all'utilita' e al modo di individuare e di segnalare sintomi di
lesioni;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a
vibrazioni meccaniche.
Nota all'art. 6:
- Il testo degli articoli 21 e 22, del decreto legislativo citato nelle
premesse, e' il seguente: «Art. 21 (Informazione dei lavoratori). - 1.
Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva
un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attivita'
dell'impresa in generale;
b) le misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta,
le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa
vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico
competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui
agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1,
lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.».
«Art. 22 (Formazione dei lavoratori). - 1. Il datore di lavoro assicura
che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1,
comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa
in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel
proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui
al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici
di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare
oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita',
sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i
contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per
la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo
anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.».
Art. 7
Sorveglianza
sanitaria
1. I lavoratori
esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. La sorveglianza viene
effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita'
diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata
nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti
per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato puo' disporre
contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a
quelli forniti dal medico competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi' sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, quando, secondo il medico competente, si
verificano congiuntamente le seguenti condizioni: l'esposizione dei
lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere possibile l'individuazione
di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile
o ad effetti nocivi per la salute ed e' probabile che la malattia o gli
effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del
lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di
individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore,
l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il
medico competente informa il datore di lavoro di tutti i dati
significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del
segreto medico.
4. Nel caso di cui al comma 3, il datore di lavoro:
a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma
dell'articolo 4;
b) sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i
rischi;
c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prende le misure affinche' sia effettuata una visita medica
straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un'esposizione simile.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 16, del decreto legislativo citato nelle premesse,
e' il seguente: «Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria). - 1.
La sorveglianza sanitaria e' effettuata nei casi previsti dalla
normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 e' effettuata dal medico competente
e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini
della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari
dal medico competente.».
Art. 8
Cartelle
sanitarie e di rischio
1. Il medico
competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 7, provvede
ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo
quando previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Nella cartella sono, tra l'altro,
riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di
lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
Nota all'art. 8:
- Il testo della lettera d) del comma 1, dell'art. 17, del decreto
legislativo citato nelle premesse, e' il seguente: «d) istituisce ed
aggiorna, sotto la propria responsabilita', per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio
da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto
professionale;».
Art. 9
Deroghe
1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro,
in circostanze debitamente giustificate, puo' richiedere la deroga,
limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo
intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche
specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale
valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in
atto.
2. Nel caso di attivita' lavorative in cui l'esposizione di un
lavoratore alle vibrazioni meccaniche e' abitualmente inferiore ai
valori di azione, ma varia sensibilmente da un momento all'altro e puo'
occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di
lavoro puo' richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a
condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo
di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e si dimostri,
con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione
cui e' sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti da un
livello di esposizione corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo
massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente
competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le
ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle
stesse, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le deroghe
sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le
circostanze che le hanno giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 e' condizionata
all'intensificazione della sorveglianza sanitaria.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni
quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal
quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del
presente articolo.
Art. 10
Adeguamenti
normativi
1. Con decreto
dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede
all'aggiornamento dell'allegato I che si renda necessario a seguito di
modifiche delle direttive comunitarie.
Art. 11
Clausola di
cedevolezza
1. In relazione a
quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le
norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non
abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, si applicano
fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di
ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto.
Art. 12
Sanzioni
1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione dell'articolo 4,
commi 1, 7 e 8, e dell'articolo 7, comma 4, lettere a) e b).
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione
dell'articolo 4, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 5, comma 2.
3. Il medico competente e' punito con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da euro 500 a euro 3.000 per la violazione dell'articolo 7,
comma 3.
Art. 13
Entrata in
vigore ed abrogazioni
1. Gli obblighi
di misurazione e valutazione di cui all'articolo 4 del presente decreto
decorrono dalla data del 1° gennaio 2006.
2. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei
valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle
misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori
limite di esposizione di cui all'articolo 3 entra in vigore il 6 luglio
2010.
3. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori
limite di esposizione di cui all'articolo 3, ferme restando le
condizioni di cui al comma 2, entra in vigore il 6 luglio 2014.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati
l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, e la voce 48 della tabella delle lavorazioni di cui all'articolo
33 del medesimo decreto n. 303 del 1956.
5. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le
dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005.
Note all'art. 13:
- L'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105) abrogato dal presente
decreto, recava: «Art. 24 (Rumori e scuotimenti).».
- La voce 48 della tabella delle lavorazioni di cui all'art. 33 del
medesimo decreto n. 303 del 1956, abrogata dal presente decreto, recava:
«48 (Vibrazioni e scuotimenti).».
Allegato I
(art. 4, commi 2 e 3)
A. Vibrazioni
trasmesse al sistema mano-braccio
1. Valutazione
dell'esposizione
La valutazione
del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore
dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di
8 ore, A (8), calcolato come radice quadrata della somma dei quadrati
(valore totale) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate
in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz)
conformemente ai capitoli 4 e 5 e all'allegato A della norma ISO 5349-1
(2001). La valutazione del livello di esposizione puo' essere effettuata
sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello
di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai
fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro,
oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono
essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni
contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.
2. Misurazione
Qualora si
proceda alla misurazione:
a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia
rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni
meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono
essere adattati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni
meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche
dell'apparecchio di misurazione, conformemente alla norma ISO 5349-2
(2001);
b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le
mani, la misurazione e' eseguita su ogni mano.
L'esposizione e' determinata facendo riferimento al piu' alto dei due
valori; deve essere inoltre fornita l'informazione relativa all'altra
mano.
3. Interferenze
Le disposizioni
dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei
casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale
dei comandi o la lettura degli indicatori.
4. Rischi
indiretti
Le disposizioni
dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei
casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilita' delle
strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.
5. Attrezzature di
protezione individuale
Attrezzature di
protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio possono contribuire al programma di misure di cui
all'articolo 5, comma 2.
B. Vibrazioni
trasmesse al corpo intero
1. Valutazione
dell'esposizione
La valutazione
del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul calcolo
dell'esposizione giornaliera A (8) espressa come l'accelerazione
continua equivalente su 8 ore, calcolata come il piu' alto dei valori
quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati
sui tre assi ortogonali (1,4awx, 1,4awy, 1awz, per un lavoratore seduto
o in piedi), conformemente ai capitoli 5, 6 e 7, all'allegato A e
all'allegato B della norma ISO 2631-1 (1997). La valutazione del livello
di esposizione puo' essere effettuata sulla base di una stima fondata
sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature
di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osservazione delle
specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come
elementi di riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati
dell'ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione
professionale alle vibrazioni. Per quanto riguarda la navigazione
marittima, si prendono in considerazione solo le vibrazioni di frequenza
superiore a 1 Hz.
2. Misurazione
Qualora si
proceda alla misurazione, i metodi utilizzati possono includere la
campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione di un
lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate. I metodi utilizzati
devono essere adeguati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni
meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche
dell'apparecchio di misurazione. I metodi rispondenti a norme di buona
tecnica si considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto.
3. Interferenze
Le disposizioni
dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei
casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale
dei comandi o la lettura degli indicatori.
4. Rischi
indiretti
Le disposizioni
dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei
casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilita' delle
strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni. 5. Prolungamento
dell'esposizione. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera g),
si applicano in particolare nei casi in cui, data la natura
dell'attivita' svolta, un lavoratore utilizza locali di riposo e
ricreazione messi a disposizione dal datore di lavoro; tranne nei casi
di forza maggiore, l'esposizione del corpo intero alle vibrazioni in
tali locali deve essere ridotto a un livello compatibile con le funzioni
e condizioni di utilizzazione di tali locali.
|
Testo in vigore
dal: 6-10-2005
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003);
Vista la direttiva 2004/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (vibrazioni);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 20 maggio 2005; Acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute, delle attivita' produttive, per gli affari regionali e per la
funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di
applicazione
1. Fermo restando
quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il
presente decreto legislativo prescrive le misure per la tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono
essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
2. Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le disposizioni del
presente decreto sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato individuate con il provvedimento di cui
al medesimo articolo 1, comma 2.
Avvertenza:
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5 ottobre 2005 si
procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredata
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del
presente decreto legislativo, si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni
meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo,
comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in
particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o
muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che,
se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.
Art. 3
Valori limite
di esposizione e valori di azione
1. Per le
vibrazioni tramesse al sistema mano-braccio:
a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2;
b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione e' fissato a 2,5 m/s2.
2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,15 m/s2;
b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.
Art. 4
Valutazione dei
rischi
1. Nell'assolvere
gli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro valuta e, nel caso non siano
disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche
dati dell'ISPESL, delle regioni o del CNR o direttamente presso i
produttori o fornitori, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui
i lavoratori sono esposti.
2. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui
all'allegato I, parte A.
3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo
intero e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui
all'allegato I, parte B.
4. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere
valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e
il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entita' delle
vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari
condizioni di uso, incluse le informazioni fornite in materia dal
costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla
misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una
metodologia appropriata.
5. La valutazione e la misurazione di cui al comma 1 devono essere
programmate ed effettuate a intervalli idonei sulla base di quanto
emerso dalla valutazione del rischio da personale adeguatamente
qualificato nell'ambito del servizio di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e i relativi risultati devono
essere riportati nel documento di cui all'articolo 4, comma 2, del
medesimo decreto.
6. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni
esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati
nell'articolo 3;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rischio;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori
risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di
lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i
livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al
corpo intero al di la' delle ore lavorative, in locali di cui e'
responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per
quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.
7. La valutazione dei rischi deve essere documentata conformemente
all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
include la giustificazione che la natura e l'entita' dei rischi connessi
con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una valutazione
maggiormente dettagliata dei rischi.
8. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi
periodicamente, e in ogni caso senza ritardo se vi sono stati
significativi mutamenti ai fini della sicurezza e della salute dei
lavoratori che potrebbero averla resa superata, oppure quando i
risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedano la necessita'.
Art. 5
Misure di
prevenzione e protezione
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li
riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori
limite di esposizione.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, quando
sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica
un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al
minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in
particolare quanto segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a
vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto
dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da
svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di
lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano
efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o
guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto
e sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la
loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi
di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione
dal freddo e dall'umidita'.
3. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione e'
stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per
riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause
del superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e
prevenzione per evitare un nuovo superamento.
Art. 6
Informazione e
formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito
degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori
esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro
ricevano informazioni e una formazione adeguata sulla base della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi
derivanti dalle vibrazioni meccaniche;
b) ai valori limite di esposizione e ai valori d'azione;
c) ai risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni
meccaniche effettuate in applicazione dell'articolo 4 e alle potenziali
lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;
d) all'utilita' e al modo di individuare e di segnalare sintomi di
lesioni;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a
vibrazioni meccaniche.
Art. 7
Sorveglianza
sanitaria
1. I lavoratori
esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. La sorveglianza viene
effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita'
diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata
nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti
per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato puo' disporre
contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a
quelli forniti dal medico competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi' sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, quando, secondo il medico competente, si
verificano congiuntamente le seguenti condizioni: l'esposizione dei
lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere possibile l'individuazione
di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile
o ad effetti nocivi per la salute ed e' probabile che la malattia o gli
effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del
lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di
individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore,
l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il
medico competente informa il datore di lavoro di tutti i dati
significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del
segreto medico.
4. Nel caso di cui al comma 3, il datore di lavoro:
a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma
dell'articolo 4;
b) sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i
rischi;
c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prende le misure affinche' sia effettuata una visita medica
straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un'esposizione simile.
Art. 8
Cartelle
sanitarie e di rischio
1. Il medico
competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 7, provvede
ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo
quando previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Nella cartella sono, tra l'altro, riportati i valori di esposizione
individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio
di prevenzione e protezione.
Art. 9
Deroghe
1. Nei settori
della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze
debitamente giustificate, puo' richiedere la deroga, limitatamente al
rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora,
tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi
di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le
misure tecniche e organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attivita' lavorative in cui l'esposizione di un
lavoratore alle vibrazioni meccaniche e' abitualmente inferiore ai
valori di azione, ma varia sensibilmente da un momento all'altro e puo'
occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di
lavoro puo' richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a
condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo
di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e si dimostri,
con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione
cui e' sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti da un
livello di esposizione corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo
massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente
competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le
ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle
stesse, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le deroghe
sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le
circostanze che le hanno giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 e' condizionata
all'intensificazione della sorveglianza sanitaria.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni
quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal
quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del
presente articolo.
Art. 10
Adeguamenti
normativi
1. Con decreto
dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede
all'aggiornamento dell'allegato I che si renda necessario a seguito di
modifiche delle direttive comunitarie.
Art. 11
Clausola di
cedevolezza
1. In relazione a
quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le
norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non
abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, si applicano
fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di
ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto.
Art. 12
Sanzioni
1. Il datore di
lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro
1.500 a euro 4.000 per la violazione dell'articolo 4, commi 1, 7 e 8, e
dell'articolo 7, comma 4, lettere a) e b).
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione
dell'articolo 4, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 5, comma 2.
3. Il medico competente e' punito con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da euro 500 a euro 3.000 per la violazione dell'articolo 7,
comma 3.
Art. 13
Entrata in
vigore ed abrogazioni
1. Gli obblighi
di misurazione e valutazione di cui all'articolo 4 del presente decreto
decorrono dalla data del 1° gennaio 2006.
2. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei
valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle
misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori
limite di esposizione di cui all'articolo 3 entra in vigore il 6 luglio
2010.
3. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori
limite di esposizione di cui all'articolo 3, ferme restando le
condizioni di cui al comma 2, entra in vigore il 6 luglio 2014.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati
l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, e la voce 48 della tabella delle lavorazioni di cui all'articolo
33 del medesimo decreto n. 303 del 1956.
5. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le
dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 19 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fini, Ministro
degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Storace, Ministro della salute Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Allegato I
(art. 4, commi 2 e 3)
A. Vibrazioni
trasmesse al sistema mano-braccio
1. Valutazione
dell'esposizione. La valutazione del livello di esposizione alle
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sul
calcolo del valore dell'esposizione giornaliera normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, A (8), calcolato come radice quadrata
della somma dei quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi
delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi
ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz) conformemente ai capitoli 4 e 5 e
all'allegato A della norma ISO 5349-1 (2001). La valutazione del livello
di esposizione puo' essere effettuata sulla base di una stima fondata
sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature
di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osservazione delle
specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come
elementi di riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati
dell'ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione
professionale alle vibrazioni.
2. Misurazione. Qualora si proceda alla misurazione:
a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia
rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni
meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono
essere adattati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni
meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche
dell'apparecchio di misurazione, conformemente alla norma ISO 5349-2
(2001);
b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le
mani, la misurazione e' eseguita su ogni mano. L'esposizione e'
determinata facendo riferimento al piu' alto dei due valori; deve essere
inoltre fornita l'informazione relativa all'altra mano.
3. Interferenze. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d),
si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche
ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli
indicatori.
4. Rischi indiretti. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera
d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche
incidono sulla stabilita' delle strutture o sulla buona tenuta delle
giunzioni. 5. Attrezzature di protezione individuale. Attrezzature di
protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio possono contribuire al programma di misure di cui
all'articolo 5, comma 2.
B. Vibrazioni
trasmesse al corpo intero
1. Valutazione
dell'esposizione. La valutazione del livello di esposizione alle
vibrazioni si basa sul calcolo dell'esposizione giornaliera A (8)
espressa come l'accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata
come il piu' alto dei valori quadratici medi delle accelerazioni
ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (1,4awx,
1,4awy, 1awz, per un lavoratore seduto o in piedi), conformemente ai
capitoli 5, 6 e 7, all'allegato A e all'allegato B della norma ISO
2631-1 (1997). La valutazione del livello di esposizione puo' essere
effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative
al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite
dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di
lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento
possono essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle
regioni contenenti i livelli di esposizione professionale alle
vibrazioni. Per quanto riguarda la navigazione marittima, si prendono in
considerazione solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.
2. Misurazione. Qualora si proceda alla misurazione, i metodi utilizzati
possono includere la campionatura, purche' sia rappresentativa
dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche
considerate. I metodi utilizzati devono essere adeguati alle particolari
caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori
ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I
metodi rispondenti a norme di buona tecnica si considerano adeguati a
quanto richiesto dal presente punto.
3. Interferenze. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d),
si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche
ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli
indicatori.
4. Rischi indiretti. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera
d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche
incidono sulla stabilita' delle strutture o sulla buona tenuta delle
giunzioni.
5. Prolungamento dell'esposizione. Le disposizioni dell'articolo 4,
comma 6, lettera g), si applicano in particolare nei casi in cui, data
la natura dell'attivita' svolta, un lavoratore utilizza locali di riposo
e ricreazione messi a disposizione dal datore di lavoro; tranne nei casi
di forza maggiore, l'esposizione del corpo intero alle vibrazioni in
tali locali deve essere ridotto a un livello compatibile con le funzioni
e condizioni di utilizzazione di tali locali.
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