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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i
rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), ed
in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 gennaio 2002; Acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del
31 gennaio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, degli affari
esteri, della giustizia, per la funzione pubblica e delle attivita'
produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Il titolo
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato
dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, d'ora in avanti
denominato: "decreto legislativo n. 626/94", e' sostituito dal
seguente:
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E).
Note alle premesse:
- L'art 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti.
- La direttiva 98/24/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 131 del 5
maggio 1998.
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000", e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2001, n.
16.
I commi l e 2 dell'articolo 1 della succitata legge cosi' recitano:
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I
decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli
altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva".
- L'allegato A della citata legge n. 422 del 2000 riporta l'elenco
delle direttive da attuare con decreto legislativo.
- Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' il
seguente:
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 97/42/CE, e 99/38/CE, riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".
Il testo del decreto e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1996, n. 104.
Art. 2
1. Al titolo
VII del decreto legislativo n. 626/94 e' aggiunto il seguente:
"Titolo VII-bis PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Art. 72-bis (Campo di
applicazione). - 1. Il presente titolo determina i requisiti minimi
per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti
chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni
attivita' lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti
gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro,
fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali
valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal
decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.
3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le
disposizioni del presente titolo, fatte salve le disposizioni
specifiche contenute nel titolo VII del decreto legislativo n.
626/94, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
66.
4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresi' al
trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni
specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15
maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio
1999, n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle
disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali
definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle
disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)
e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul
Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle
istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose
emanate alla data del 25 maggio 1998.
5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle
attivita' comportanti esposizione ad amianto che restano
disciplinate dalla normativa specifica.
Art. 72-ter (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si
intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da
soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti,
utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti,
mediante qualsiasi attivita' lavorativa, siano essi prodotti
intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche,
nonche' gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione
come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le
sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi
del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive
modifiche, nonche' gli agenti che rispondono ai criteri di
classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto
decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come
pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio
per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro
proprieta' chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in
cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli
agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di
esposizione professionale;
c) attivita' che comporta la presenza di agenti chimici:
ogni attivita' lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o
se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la
produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o
l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale
attivita' lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente
specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel
tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di
respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo
di riferimento; un primo elenco di tali valori e' riportato
nell'allegato VIII-ter;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del
relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di
effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali
valori e' riportato nell'allegato VIII-quater;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del
singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici
sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprieta' intrinseca di un agente chimico di poter
produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo
nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
Art. 72-quater (Valutazione dei rischi). - 1. Nella valutazione di
cui all'art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente
l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di
lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in
considerazione in particolare:
a) le loro proprieta' pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal
produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza
predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52
e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali
agenti, compresa la quantita' degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite
biologici; di cui un primo elenco e' riportato negli allegati
VIII-ter ed VIII-quater;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da
adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza sanitaria gia' intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali
misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 72-quinquies e,
ove applicabile, dell'articolo 72-sexies. Nella valutazione medesima
devono essere incluse le attivita', ivi compresa la manutenzione,
per le quali e' prevedibile la possibilita' di notevole esposizione
o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la
salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le
misure tecniche.
3. Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione a
piu' agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al
rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti
chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio
1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il
fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi e' tenuto a
fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori
informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che
la natura e l'entita' dei rischi connessi con gli agenti chimici
pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione
maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un'attivita' nuova che comporti la presenza di agenti
chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e
l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte
preventivamente. Tale attivita' comincia solo dopo che si sia
proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e
all'attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e,
comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla
resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne
mostrino la necessita'.
Art. 72-quinquies (Misure e principi generali per la prevenzione dei
rischi). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono
essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o
ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul
luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e
relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o
potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensita'
dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantita' di agenti presenti sul luogo
di lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento
e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi
nonche' dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in
relazione al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e
alle modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul
luogo di lavoro, vi e' solo un rischio moderato per la sicurezza e
la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono
sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni
degli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies, 72-undecies.
Art. 72-sexies (Misure specifiche di protezione e di prevenzione). -
1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attivita' e della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-bis, provvede
affinche' il rischio sia eliminato o ridotto mediante la
sostituzione, qualora la natura dell'attivita' lo consenta, con
altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o
sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura
dell'attivita' non consente di eliminare il rischio attraverso la
sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia
ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato
ordine di priorita':
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli
tecnici, nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla
fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di
protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri
mezzi l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli
72-decies e 72-undecies.
2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento
di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di
lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le
condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad
effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un
rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e'
riportato un elenco non esaustivo nell'allegato VIII-sexties o in
loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare
riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per
periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio
temporali.
3. Se e' stato superato un valore limite di esposizione
professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro
identifica e rimuove le cause dell'evento, adottando immediatamente
le misure appropriate di prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai
documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto
delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento
degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui
all'articolo 72-quater. Sulla base della valutazione dei rischi e
dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di
lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla
natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la
manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di
loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di
lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente
instabili.
5. Laddove la natura dell'attivita' lavorativa non consenta di
prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni
pericolose di sostanze infiammabili o quantita' pericolose di
sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in
particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar
luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse
che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze
o miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative
previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla
salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di
esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli
effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili;
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro
ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi
alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in
particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in
atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente
controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a
disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del
rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle
esplosioni. 8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del
superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle
cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione
adottate e ne da' comunicazione all'organo di vigilanza.
Art. 72-septies (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze).
- 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e
al decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per
proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze
di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di
intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale
misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a
intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi
di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta
immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in
particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne
informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure
adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai
lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e
delle attivita' necessarie, sono forniti indumenti protettivi,
dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di
intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la
situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare
sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per
segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui
al decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel
piano vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attivita' pericolose, sugli agenti
chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi,
sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi
competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le
proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici
derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o
situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure
elaborate in base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti
devono immediatamente abbandonare la zona interessata.
Art. 72-octies (Informazione e formazione per i lavoratori). - 1.
Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di
lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti
dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori
informazioni ogni qualvolta modifche importanti sul luogo di lavoro
determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo
di lavoro, quali l'identita' degli agenti, i rischi per la sicurezza
e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e
altre disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da
intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul
luogo di lavoro; d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza
messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi
3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive
modifiche.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del
rischio di cui all'articolo 72-quater. Tali informazioni possono
essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e
dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni
scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato
dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici
pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da
segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede
affinche' la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture
e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di
lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici
pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e
successive modifiche.
Art. 72-novies (Divieti). - 1. Sono vietate la produzione, la
lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le
attivita' indicate all'allegato VIII-quinquies.
2. Il divieto non si applica se un agente e' presente in un
preparato, o quale componente di rifiuti, purche' la concentrazione
individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere
effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attivita': a)
attivita' a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica,
ivi comprese le analisi; b) attivita' volte ad eliminare gli agenti
chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come
intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei
casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita
l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso
piu' rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga
in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi
soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per
la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivita' di cui al
comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali che la rilascia sentito il
Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di
autorizzazione e' corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente; c) il
numero dei lavoratori addetti; d) descrizione delle attivita' e
delle reazioni o processi; e) misure previste per la tutela della
salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.
Art. 72-decies (Sorveglianza sanitaria). - 1. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 72-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 i lavoratori esposti
agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai
criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi,
sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta
esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita'
diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione
riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della
valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza
sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale
occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le
eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da
osservare.
3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori
esposti agli agenti per i quali e' stato fissato un valore limite
biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il
lavoratore interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma
anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e
comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il
lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure preventive e protettive particolari per singoli
lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e
biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si
evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in
maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti
pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il
superamento di un valore limite biologico, il medico competente
informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di
lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a
norma dell'articolo 72-quater;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o
ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; d)
prendere le misure affinche' sia effettuata una visita medica
straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un'esposizione simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre
contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria diversi
rispetto a quelli definiti dal medico competente.
Art. 72-undecies (Cartelle sanitarie e di rischio). - 1. Il medico
competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo
72-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio
custodita presso l'azienda, o l'unita' produttiva, secondo quanto
previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al
lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere
e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra
l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali
forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei
documenti di cui al comma 1. 3. In caso di cessazione del rapporto
di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse
all'ISPESL.
Art. 72-duodecies (Consultazione e partecipazione dei lavoratori). -
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al
Titolo I, Capo V.
Art. 72-terdecies (Adeguamenti normativi). - 1. Con decreto dei
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, e' istituito senza oneri per lo
Stato, un comitato consultivo per la determinazione e
l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei
valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e'
composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia
tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero
della salute su proposta dell'Istituto superiore di sanita',
dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in
rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre
in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, anche su proposta dell'Istituto italiano di medicina
sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e
logistico della direzione generale della tutela delle condizioni di
lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il
Ministro per le attivita' produttive, il Comitato di cui al comma 1
e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione
professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione
europea, sono altresi' stabiliti i valori limite nazionali anche
tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla
Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter,
quater, quinquies e sexies in funzione del progresso tecnico,
dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o
internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici
pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre determinato il rischio
moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, in relazione al
tipo, alle quantita' ed alla esposizione di agenti chimici, anche
tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione
europea e dei parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno
o piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere
stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del
rischio moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, sulla
base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di
lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le
associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente
periodo, la valutazione del rischio moderato e' comunque effettuata
dal datore di lavoro".
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n.
136.
- Le norme contenute nel titolo VII del gia' citato decreto
legislativo n. 626 del 1994 (articoli da 60 a 72) riguardano la
protezione da agenti cancerogeni mutageni.
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66 (Attuazione delle
direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva
90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il
lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2000, n. 70.
- Il decreto ministeriale 4 novembre 1996 (Attuazione della
direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose su strada) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1996, n. 282. - Il decreto
ministeriale 15 maggio 1997 (Attuazione della direttiva 96/86/CE del
Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la
direttiva 94/55/CE) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1997, n. 128.
- Il decreto ministeriale 28 settembre 1999 (Attuazione della
direttiva 1999/47/CE della Commissione dell'Unione europea, che
adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva
94/55/CE) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249.
- Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 (Attuazione delle
direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci
pericolose per ferrovia) e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1999, n. 48.
- La direttiva 94/55/CE, del Consiglio, del 21 novembre 1994,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada, e' pubblicata
nella G.U.C.E. 12 dicembre 1994, n. L319.
- L'art. 2 della direttiva n. 93/75/CEE, del Consiglio, del 13
settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le
navi dirette a porti marittimi della Comunita' o che ne escono e che
trasportano merci pericolose o inquinanti, cosi' recita:
"Art. 2. - Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a) "operatore : il proprietario, il noleggiatore, l'imprenditore o
l'agente marittimo della nave;
b) "nave : qualsiasi nave da carico, petroliera, chimichiera o
gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto della Comunita' o che
ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, alla rinfusa
o in colli;
c) "merci pericolose : quelle merci classificate nel codice IMDG,
inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF; nel
capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo 19 del codice IGC;
d) "merci inquinanti : idrocarburi, secondo la definizione della
MARPOL, allegato l; sostanze liquide nocive, secondo la definizione
della MARPOL, allegato 2; sostanze dannose, secondo la definizione
della MARPOL, allegato 3;
e) "MARPOL : la Convenzione internazionale del 1973 sulla
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo
protocollo del 1978, in vigore il 1 gennaio 1998;
f) "codice IMDG : il codice marittimo internazionale per il
trasporto delle merci pericolose vigente il 1 gennaio 1997;
g) "codice IBC : il codice internazionale OMI per la costruzione e
l'armamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose
alla rinfusa, in vigore il 1 luglio 1998;
h) "codice IGC : il codice OMI internazionale per la costruzione e
l'attrezzatura delle navi addette al trasporto di gas liquefatti
alla rinfusa, in vigore il 1 luglio 1998;
i) "raccolta INF : il corpus delle norme di sicurezza IMO per il
trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di
scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi, in vigore al
1 gennaio 1998;
j) "risoluzione IMO A.851(20) : la risoluzione 851(20)
dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata
dall'assemblea nella 20a sessione il 27 novembre 1997, avente per
titolo "General principles for ship reporting systems and ship
reporting requirements, including guidelines for reporting incidents
involving dangerous goods, harmful substances and/or marine
pollutants (Principi generali dei sistemi di notifica e norme di
compilazione delle notifiche, con orientamenti per la notifica di
sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose, sostanze nocive e/o
sostanze inquinanti per l'ambiente marino);
k) "autorita' competenti : le autorita' e le organizzazioni
designate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 3;
l) "spedizioniere/caricatore : una persona che ha stipulato un
contratto per il trasporto di merci via mare, o la persona nel cui
nome o per conto della quale, viene stipulato il contratto.".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 (Attuazione della
direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose) e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58.
- Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285 (Attuazione di
direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed
etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della
legge 24 aprile 1998, n. 128) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 agosto 1998, n. 191.
- Il decreto ministeriale 10 marzo 1998 (Criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di
lavoro) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 7 aprile 1998, n. 81.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della
direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro) e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23
settembre 1996, n. 223.
- L'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
(Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art 7
della legge 30 luglio 1990, n. 212) cosi' recita:
"Art. 8 (Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici).
- 1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la
sua persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico
o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attivita'
comportante esposizione ad un agente, in conformita' al parere del
medico competente e' assegnato, in quanto possibile, ad un altro
posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda. Avverso il parere
del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza.
Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti
effettuati dal medico competente disponendo, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle
misure adottate nei confronti dei lavoratori.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni
inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonche' la qualifica originaria. Si
applicano le norme di cui all'art. 13 della 1egge 20 maggio 1970, n.
300, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o
superiori.
3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sul piano
nazionale, dei datori di lavoro e dei lavoratori determinano il
periodo massimo dell'allontamento temporaneo agli effetti del comma
2.".
Art. 3
Sanzioni
1.
All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994 dopo le parole:
"56, comma 2; 58;" aggiungere le seguenti: "72-quater, commi da 1 a
3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5;
72-decies, comma 7;".
2. All'articolo 89, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.
626/1994 dopo le parole:
"56, comma 1; 57:" aggiungere le seguenti: "72-octies, commi 1, 2 e
3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5;".
3. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994 dopo le parole: "55, comma 1, 3 e 4; 58;" aggiungere le
seguenti: "72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 60-sexies; 72-septies;
72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7,".
4. All'articolo 90, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
626/1994 dopo le parole: "56, comma 1, 57:" aggiungere le seguenti:
"72-sexies, comma 8; 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5;".
5. All'articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994 dopo le parole: "17, comma 1, lettere b), d), h) e l)"
aggiungere le seguenti: "72-decies, comma 3, primo periodo e comma
6; 72-undecies;".
Note all'art. 3:
- L'art. 89 del gia' citato decreto legislativo n. 626 del 1994
cosi' recita:
"Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai
dirigenti). - 1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre
a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11,
primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78,
commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d),
e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4;
15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3
e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma
8-ter, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), 6), d) e g) e 5; 48; 49,
comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62;
63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi l e 2; 68; 69,
commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma
1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2; b) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4,
lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi l e 3;
9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma
4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e
4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84,
comma 2; 85, commi l e 4; 87, commi l e 2.
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per
la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma
11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4".
- L'art. 90 del gia' citato decreto legislativo n. 626 del 1994
cosi' recita: "Art. 90 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - 1.
I preposti sono puniti: a) con l'arresto sino a due mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n)
e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1;
30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4,
4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 38, 41; 43, commi 3, 4,
lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58;
62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi l e 2; 68; 69, commi l e
2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi
1 e 2; b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 4,
comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3;
9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4,
lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4;
85, commi 1 e 4.".
- L'art. 92 del gia' citato decreto legislativo n. 626 del 1994
cosi' recita: "Art. 92 (Contravvenzioni commesse dal medico
competente). - 1. Il medico competente e' punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1,
lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli
17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonche' del comma 3 e 70,
comma 2.".
Art. 4
Norme
transitorie
1. I datori
di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto,
gia' svolgono attivita' rientranti nel suo campo di applicazione,
devono conformarsi alle presenti disposizioni entro tre mesi dalla
predetta data.
Art. 5
Abrogazioni
1. Il Capo II
e gli allegati I, II, III, IV e VIII del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277 sono abrogati.
2. Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' abrogato. 3. Le
voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono abrogate.
Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle
direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.
86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30
luglio 1990, n. 212) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200.
- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77 (Attuazione della
direttiva n. 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro), abrogato dal presente decreto legislativo, e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13
febbraio 1992, n. 36.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303
(Norme generali per l'igiene del lavoro) e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n.
105.
Art. 6
Disposizioni finali
1. In
relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della
Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura
dello Stato di cui al medesimo articolo 117, le disposizioni del
presente decreto si applicano per le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto per la
parte di propria competenza al recepimento della direttiva 98/24/CE,
fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di
ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa di attuazione
e' adottata nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal
presente decreto.
Note all'art. 6:
- L'art. 117, comma quinto, della Costituzione, cosi' recita: "Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.".
Art. 7
1. Al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, sono
aggiunti i seguenti allegati:
Allegato VIII-ter
(articolo 72-ter, comma 1, lettera d)
1. EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances.
2. CAS Chemical Abstract Service Registry Number.
3. La notazione "Pelle" attribuita ai valori limite di esposizione
indica la possibilita' di assorbimento significativo attraverso la
pelle.
4. Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di
8 ore.
5. Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere
esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti se non
altrimenti specificato.
6. mg/m3 milligrammi per metro cubo di aria a 20o C e 101,3 Kpa.
7. ppm parti per milione di aria (ml/m2).
Allegato VIII-quater
(art. 60-ter, comma 1, lettera e)
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA
SANITARIA
Piombo e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello
di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad
assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il
valore limite biologico e' il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue.
Per le lavoratrici in eta' fertile il riscontro di valori di
piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di
sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria,
espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla
settimana, e' superiore a 0,075 mg/m3;
nei singoli lavoratori e' riscontrato un contenuto di piombo
nel sangue superiore a 40 mg Pb/100 ml di sangue.
Allegato VIII-quinquies
(art. 60-novies, comma 1)
DIVIETI
a) Agenti chimici
N. EINECS (1) N. CAS (2) Nome dell'agente Limite di concen-
trazione per
l'esenzione
- - - -
202-080-4 91-59-8 2-naftilammina e 0.1% in peso
suoi sali
202-177-1 92-67-1 4-amminodifenile 0,1% in peso
e suoi sali
202-199-1 92-87-5 Benzidina e suoi 0,1% in peso
sali
202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenile 0,1% in peso
| Direttore intrdipartimentale
Stato di origine | dell'industria competente
---------------------------------------------------------------------
|Nord-Pas-de-Calais 941, rue
|Charles Bourseul B.P. 838 59508
Belgio |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
|Fays-de-la-Loire Cap 44 3, rue
Danimarca |Marcel Sembat 44049 Nantes Cedex
---------------------------------------------------------------------
Italia |
---------------------------------------------------------------------
a) Valle d'Aosta, Piemonte, |
Lombardia, Emilia, Trentino-Alto |Rhônes-Alpes 11, rue Curie 69456
Adige, Friuli-Venezia Giulia |Lyon Cedex 3
---------------------------------------------------------------------
|Provence-Côte d'Azur-Corse 37,
|boulevard Périer 13285 Marseille
b) Altre regioni |Cedex 8
---------------------------------------------------------------------
|Lorraine 1, rue Eugène Schneider
Lussemburgo |57045 Metz Cedex
---------------------------------------------------------------------
|Nord-Pas-de-Calais 941, rue
|Charles Bourseul B.P. 838 59508
Paesi Bassi |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
Repubblica Federale Tedesca |
---------------------------------------------------------------------
a) Rhénanie, Westphalie |Nord-Pas-de-Calais 941, rue
Basse-Saxe Schleswig-Holstein |Charles Bourseul B.P. 838 59508
Hambourg, Brême |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
b) Bade-Wurtemberg, Bavière, |Alsace 6, rue d'Ingwiller 67082
Hesse, Rhénanie-Palatinat, Berlin |Strasbourg Cedex
---------------------------------------------------------------------
|Lorraine 1, rue Eugène Schneider
c) Sarre |57045 Metz Cedex
---------------------------------------------------------------------
|Ile-de-France 152, rue de Picous
Regno Unito |75570 Paris Cedex 12
---------------------------------------------------------------------
|Ile-de-France 152, rue de Picous
Irlanda |75570 Paris Cedex 12
b) Attivita' lavorative: Nessuna
(1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substance
(2) CAS Chemical Abstracts Service
Allegato VIII-sexties
(articolo 60-sexies, comma 2)
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione
|delle frazioni granulometriche per la misurazione
UNI EN 481:1994 |delle particelle aerodisperse.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti
|generali per le prestazioni dei procedimenti di
UNI EN 482:1998 |misurazione degli agenti chimici.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla
|valutazione dell'esposizione per inalazione a
|composti chimici ai fini del confronto con i valori
UNI EN 689 1997 |limite e strategia di misurazione.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori
|diffusivi per la determinazione di gas e vapori.
UNI EN 838 1998 |Requisiti e metodi di prova.
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|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di
|assorbimento mediante pompaggio per la
|determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi
UNI EN 1076:1999 |di prova.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di
|misurazione di breve durata con tubo di
UNI EN 1231 1999 |rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
|campionamento personale di agenti chimici.
UNI EN 1232: 1999|Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 1540:2001 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.
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|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
|campionamento di agenti chimici con portate
UNI EN 12919:2001|maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma,
addi' 2 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim,
Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
NOTE AL
D.LGS. 2/2/2002, N. 25
Il presente
testo è stato modificato ed integrato con le correzioni introdotte
dall'Avviso di Rettifica e dall'Errata-Corrige pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9/4/2002.
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