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Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro.
Il Ministro dell'interno di
concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609
In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 del citato decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Decretano:
Art. 1
Oggetto - Campo di applicazione
- Il presente decreto stabilisce, in
attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione
dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di
prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di
ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi.
- Il presente decreto si applica alle
attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti
dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n.
626/1994.
- Per le attività che si svolgono nei
cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19
settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo della
dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e
7.
Art. 2
Valutazione dei rischi di incendio
- La valutazione dei rischi di incendio e
le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono
parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del
decreto legislativo n. 626/1994.
- Nel documento di cui al comma 1 sono
altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e di gestione delle emergenze in caso di incendio, o
quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1,
del decreto legislativo n. 626/1994.
- La valutazione dei rischi di incendio
può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato
1.
- Nel documento di valutazione dei rischi
il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del
luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo,
classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in
conformità ai criteri di cui all'allegato I:
- livello di rischio elevato;
- livello di rischio medio;
- livello di rischio basso.
Art. 3
Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
- All'esito della valutazione dei rischi
di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
- ridurre la probabilità di insorgenza
di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
- realizzare le vie e le uscite di
emergenza previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato
D.P.R. n. 547/1955, così come modificato dall'articolo 33 del
decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone
in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui
all'allegato III;
- realizzare le misure per una rapida
segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei
sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità
ai criteri di cui all'allegato IV;
- assicurare l'estinzione di un incendio
in conformità al criteri di cui all'allegato V;
- garantire l'efficienza dei sistemi ad
protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;
- fornire ai lavoratori una adeguata
informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri
di cui all'allegato VII.
Per le attività soggette al
controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le
disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma
1, lettere a), e) ed f).
Art. 4
Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio
-
Gli interventi di
manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di
protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di
buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali
ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle
istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
Art. 5
Gestione dell'emergenza in caso di incendio
- All'esito della valutazione del rischi
d'incendio il datore di lavoro adotta le necessarie misure
organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio
riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai
criteri di cui all'allegato VIII.
- Ad eccezione delle aziende di cui
all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro
delle aziende che occupano sino a 10 addetti non è tenuto alla
redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle
necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di
incendio.
Art. 6
Designazione degli addetti al servizio antincendio
All'esito della valutazione dei rischi
d'incendio e sulla base del piano di emergenza, il datore di lavoro
designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di
emergenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'articolo 10
del decreto suddetto.
- I lavoratori designati devono
frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 7.
- I lavoratori designati ai sensi del
comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate
nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica
di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
- Fermo restando l'obbligo di cui al
comma precedente, qualora il datore di lavoro ritenga necessario che
l'idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata
da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita
esclusivamente secondo le procedure di cui all'articolo 3 della
legge 28 novembre 1996, 609.
Art. 7
Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio
e gestione del piano di emergenza
- I datori di lavoro assicurano la
formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione del piano di emergenza secondo quanto
previsto nell'allegato IX.
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
- Fatte salve le disposizioni
dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 626/1994, i luoghi di
lavoro costruiti od utilizzati anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, con esclusione di quelli di cui
all'articolo 1, comma 3, e articolo 3, comma 2, del presente
decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni relative alle vie
di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), entro due anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
- Sono fatti salvi i corsi di formazione
degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze, ultimati entro la data di entrata in vigore del
presente decreto.
Allegato
I
Linee
guida per la valutazione dei rischi
di incendio nei luoghi di lavoro
- GENERALITÀ
Nel presente allegato sono stabiliti i criteri generali per
procedere alla valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di
lavoro. L'applicazione dei criteri ivi riportati non preclude
l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.
- DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
- Pericolo di incendio:
proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o
attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di
utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di
causare un incendio;
- Rischio di incendio:
probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento
di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle
persone presenti;
- Valutazione dei rischi di
incendio: procedimento di valutazione dei rischi di incendio
in un luogo di lavoro derivante dalle circostanze del verificarsi di
un pericolo di incendio.
- OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI DI INCENDIO
La valutazione dei rischi di incendio deve
consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono
effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e
delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.
Questi provvedimenti comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori e delle
altre persone presenti;
- la formazione dei lavoratori;
- le misure tecnico-organizzative
destinate a porre in atto i provvedimenti necessari
Le prevenzione dei rischi costituisce uno
degli obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui
non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella
misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi
residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all'art. 3
del decreto legislativo n. 626.
La valutazione del rischio di incendio
tiene conto:
- del tipo di attività;
- dei materiali immagazzinati e
manipolati;
- delle attrezzature presenti nel luogo
di lavoro compresi gli arredi;
- delle caratteristiche costruttive del
luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- delle dimensioni e dell'articolazione
del luogo di lavoro;
- del numero di persone presenti, siano
esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza
ad allontanarsi in caso di emergenza.
- CRITERI PER PROCEDERE ALLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
La valutazione dei rischi di incendio si
articola nelle seguenti fasi:
- individuazione di ogni pericolo di
incendio (p. e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili,
sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile
propagazione dell'incendio);
- individuazione dei lavoratori e di
altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di
incendio;
- eliminazione o riduzione dei pericoli
di incendio;
- valutazione del rischio di incendio;
- verifica della adeguatezza delle misura
di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori
provvedimenti e misure necessarie ed eliminare o ridurre i rischi
residui di incendio.
1.4.1. Identificazione dei pericoli di incendio
1.4.1.1. Materiali combustibili e/o infiammabili
I materiali combustibili se sono in quantità limitata,
correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non
costituire oggetto di particolare valutazione.
Alcuni materiali presenti nei luoghi di
lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono facilmente
combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di
un incendio. A titolo esemplificativo essi sono:
- vernici e solventi infiammabili;
- adesivi infiammabili;
- grandi quantitativi di carta e
materiali di imballaggio;
- materiali plastici, in particolare
sotto forma di schiuma;
- grandi quantità di manufatti
infiammabili;
- prodotti chimici che possono essere da
soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze
provocando un incendio;
- prodotti derivati dalla lavorazione del
petrolio;
- vaste superfici di pareti o solai
rivestite con materiali facilmente combustibili.
1.4.1.2. Sorgenti di innesco
Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di
innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio
o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in
alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in
altri casi possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici.
A titolo esemplificativo si citano:
- presenza di fiamme o scintille dovute a
processi di lavoro quali taglio, affilatura, saldatura;
- presenza di sorgenti di calore causate
da attriti:
- presenza di macchine ed apparecchiature
in cui di produce calore non installate e utilizzate secondo le
norme di buona tecnica;
- uso di fiamme libere;
- presenza di attrezzature elettriche non
installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.
- Identificazione dei lavoratori e
di altre persone presenti esposti a rischi di incendio
Nelle situazioni in cui si verifica che
nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare
per i piccoli luoghi di lavoro, occorre seguire solamente i criteri
generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza
antincendio.
Occorre tuttavia considerare attentamente
i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in
caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di
attività nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono citare
casi in cui:
- siano previste aree di riposo;
- sia presente pubblico occasionale o in
numero tale da determinare situazione di affollamento;
- siano presenti persone la cui mobilità,
udito o vista sia limitata;
- siano presenti persone che non hanno
familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;
- siano presenti lavoratori in aree a
rischio specifico di incendio;
- siano presenti persone che possono
essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono
essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio,
poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono
lunghe e di non facile praticabilità.
- Eliminazione o riduzione dei
pericoli di incendio
Per ciascun pericolo di incendio
identificato è necessario valutare se esso possa essere:
- eliminato;
- ridotto;
- sostituito con alternative più sicure;
- separato o protetto dalle altre parti
del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio
per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione
dell'attività.
Occorre stabilire se tali provvedimenti,
qualora non siano adempimenti di legge, debbano essere realizzati
immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel
tempo.
- Criteri per ridurre i
pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o
combustibili
I criteri possono comportare l'adozione di
una o più delle seguenti misure:
- rimozione o significativa riduzione dei
materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un
quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi
con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali
infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco
e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso
giornaliero in contenitori appositi;
- rimozioni o sostituzione dei materiali
di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;
- riparazione dei rivestimenti degli
arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto
dell'imbottitura;
- miglioramento del controllo del luogo
di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli
scarti.
- Misure per ridurre i
pericoli causati da sorgenti di calore
Le misure possono comportare l'adozione di
uno o più dei seguenti provvedimenti:
- rimozione delle sorgenti di calore non
necessarie;
- sostituzione delle sorgenti di calore
con altre più sicure;
- controllo dell'utilizzo dei generatori
di calore secondo le istruzioni dei costruttori;
- schermaggio delle sorgenti di calore
valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;
- installazione e mantenimento in
efficienza dei dispositivi di protezione;
- controllo della conformità degli
impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo relativo alla corretta
manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle
apparecchiature danneggiate;
- pulizia e riparazione dei condotti di
ventilazione e canne fumarie;
- adozione, dove appropriato, di un
sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei
confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;
- identificazione delle aree dove è
proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
- divieto dell'uso di fiamme libere nelle
aree ad alto rischio.
1.4.4. Classificazione del livello di rischio di incendio
Sulla base della valutazione dei rischi è
possibile classificare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro
o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o
elevato.
- luoghi di lavoro a rischio
di incendio basso
Si intendono a rischio di incendio
basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e
di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di
incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
- luoghi di lavoro a rischio
di incendio medio
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte
di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni
locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi,
ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione
dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX,
esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.
- luoghi di lavoro a rischio
di incendio elevato
Si intendono a rischio di incendio elevato
i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: per presenza di sostanze
altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio
sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase
iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme,
ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di
incendio basso o medio.
Tali luoghi comprendono:
- aree dove i processi lavorativi
comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e.
impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di
notevole calore in presenza di materiali combustibili;
- aree dove c'è deposito o manipolazione
di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze,
produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o
reagire con altre sostanze combustibili;
- aree dove vengono depositate o
manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- aree dove c'è una notevole quantità
di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
- edifici interamente realizzati con
strutture in legno.
Al fine di classificare un luogo di lavoro
o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre
inoltre tenere presente che:
- molti luoghi si classificano della
stessa categoria in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio
elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di
lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del
luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
- una categoria di rischio elevata può
essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e
le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
- nei luoghi di lavoro grandi o
complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso
misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti
automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione
incendio o impianti di estrazione fumi.
Vanno inoltre classificati come luoghi a
rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla
presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione
delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le
limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa
l'evacuazione in caso di incendio.
Si riportano in allegato IX, esempi di
luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.
1.4.5. Adeguatezza delle misure di sicurezza
Nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei
Comandi Provinciali dei vigili del fuoco, che hanno attuato le misure
previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto attiene il
comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali,
compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di
rivelazione ed allarme, impianti tecnologici, è da ritenere che le
misure attuate in conformità alle vigenti disposizioni siano adeguate.
Per le restanti attività, fermo restando l'obbligo di osservare le
normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà invece essere
stabilito seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione e
protezione riportati nel presente allegato.
Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste
nel presente allegato, si dovrà provvedere ad altre misure di sicurezza
compensative. In generale l'adozione di una o più delle seguenti misure
possono essere considerate compensative:
- Vie di esodo:
- riduzione del percorso di esodo;
- protezione delle vie di esodo;
- realizzazione di ulteriori percorsi di
esodo e uscite;
- installazione di ulteriore segnaletica;
- potenziamento dell'illuminazione di
emergenza;
- messa in atto di misure specifiche per
persone disabili;
- incremento del personale addetto alla
gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure per
l'evacuazione;
- limitazione dell'affollamento.
- Mezzi ed impianti di spegnimento
- realizzazione di ulteriori
approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici;
- installazione di impianti di
spegnimento automatico.
- Rivelazione ed allarme antincendio
- installazione di un sistema di allarme
più efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato manualmente
con uno di tipo automatico);
- riduzione della distanza tra i
dispositivi di segnalazione manuale di incendio;
- installazione di impianto automatico di
rivelazione incendio;
- miglioramento del tipo di allertamento
in caso di incendio (p.e. con segnali ottici in aggiunta a quelli
sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite altoparlanti,
ecc.);
- nei piccoli luoghi di lavoro,
risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi principio di
incendio possa essere individuato immediatamente dalle persone
presenti.
- Informazione e formazione
- predisposizione di un programma di
controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro;
- emanazione di specifiche disposizioni
per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza
antincendio agi appaltatori esterni ed al personale dei servizi di
pulizia e manutenzione;
- controllo che specifici corsi di
aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali
facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore
in aree ad elevato rischio di incendio;
- realizzazione dell'addestramento
antincendio per tutti i lavoratori.
1.5. REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI DI INCENDIO
Nella redazione della valutazione dei
rischi deve essere indicato, in particolare:
- la data di effettuazione della
valutazione;
- i pericoli identificati;
- i lavoratori ed altre persone a rischio
particolare identificati;
- le conclusioni derivanti dalla
valutazione.
- REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI DI INCENDIO
La procedura di valutazione dei rischi di
incendio richiede un continuo aggiornamento in relazione alla variazione
dei fattori di rischio individuati.
Il luogo di lavoro deve essere tenuto
continuamente sotto controllo per assicurare che le misure di sicurezza
antincendio esistenti e la valutazione del rischio siano affidabili.
La valutazione del rischio deve essere
oggetto di revisione se c'è un significativo cambiamento nell'attività,
nei materiali utilizzati o depositati, o quando l'edificio è oggetto di
ristrutturazioni o ampliamenti.
Allegato II
Misure intese
a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi
- GENERALITÁ
All'esito della valutazione dei rischi
devono essere adottate una o più tra le seguenti misure intese a
ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi.
- Misure di tipo tecnico:
- realizzazione di impianti elettrici
realizzati a regola d'arte;
- messa a terra di impianti, strutture e
masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche
elettrostatiche;
- realizzazione di impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte;
- ventilazione degli ambienti in presenza
di vapori, gas o polveri infiammabili;
- adozione di dispositivi di sicurezza.
- Misure di tipo
organizzativo-gestionale:
- rispetto dell'ordine e della pulizia;
- controlli sulle misure di sicurezza;
- predisposizione di un regolamento
interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- informazione e formazione dei
lavoratori.
Per adottare adeguate misure di sicurezza
contro gli incendi, occorre conoscere le cause ed i pericoli più comuni
che possono determinare l'insorgenza di un incendio e la sua
propagazione.
- CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIÙ
COMUNI
A titolo esemplificativo si riportano le
cause ed i pericoli di incendio più comuni:
- deposito di sostanze infiammabili o
facilmente combustibili in luogo non idoneo o loro manipolazione
senza le dovute cautele;
- accumulo di rifiuti, carta od altro
materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o
deliberatamente;
- negligenza relativamente all'uso di
fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;
- inadeguata pulizia delle aree di lavoro
e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
- uso di impianti elettrici difettosi o
non adeguatamente protetti;
- riparazioni o modifiche di impianti
elettrici effettuate da persone non qualificate;
- presenza di apparecchiature elettriche
sotto tensione anche quando non sono utilizzate (salvo che siano
progettate per essere permanentemente in servizio);
- utilizzo non corretto di apparecchi di
riscaldamento portatili;
- ostruzione delle aperture di
ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari,
apparecchiature elettriche e di ufficio;
- presenza di fiamme libere in aree dove
sono proibite, compreso il divieto di fumo o il mancato utilizzo di
portacenere;
- negligenze di appaltatori o degli
addetti alla manutenzione;
- inadeguata formazione professionale del
personale sull'uso di materiali od attrezzature pericolose ai fini
antincendio.
Al fine di predisporre le necessarie
misure per prevenire gli incendi, si riportano di seguito alcuni degli
aspetti su cui deve essere posta particolare attenzione:
- deposito ed utilizzo di materiali
infiammabili e facilmente combustibili;
- utilizzo di fonti di calore;
- impianti ed apparecchi elettrici;
- presenza di fumatori;
- lavori di manutenzione e di
ristrutturazione;
- rifiuti e scarti combustibili;
- aree non frequentate.
- DEPOSITO ED UTILIZZO DI MATERIALI
INFIAMMABILI E FACILMENTE COMBUSTIBILI
Dove è possibile, occorre che il
quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili
sia limitato a quello strettamente necessario per la normale
conduzione dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo.
I quantitativi in eccedenza devono
essere depositati in appositi locali od aree destinate unicamente
a tale scopo.
Le sostanze infiammabili, quando
possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno pericolose
(per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti
con altri a base acquosa).
Il deposito di materiali
infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale
separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani
di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco.
I lavoratori che manipolano sostanze
infiammabili o chimiche pericolose devono essere adeguatamente
addestrati sulle misure di sicurezza da osservare.
I lavoratori devono anche essere a
conoscenza delle proprietà delle sostanze e delle circostanze che
possono incrementare il rischio di incendio.
I materiali di pulizia, se
combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o
locali.
- UTILIZZO DI FONTI DI CALORE
I generatori di calore devono essere
utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori.
Speciali accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è
utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili (p.e. l'impiego di
oli e grassi in apparecchi di cottura).
I luoghi ove si effettuano lavori di
saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere tenuti liberi da
materiali combustibili ed è necessario tenere sotto controllo le
eventuali scintille.
I condotti di aspirazione di cucine,
forni, seghe, molatrici devono essere tenuti puliti per evitare
l'accumulo di grassi o polveri.
I bruciatori dei generatori di
calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza secondo
le istruzioni del costruttore.
Ove prevista la valvola di
intercettazione di emergenza del combustibile deve essere oggetto
di manutenzione e controlli regolari.
- IMPIANTI ED ATTREZZATURE
ELETTRICHE
I lavoratori devono ricevere
istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti
elettrici. Nel caso debba provvedersi ad un alimentazione
provvisoria di una apparecchiatura elettrica. Il cavo elettrico
deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere
posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti.
Le riparazioni elettriche devono
essere effettuate da personale competente e qualificato.
I materiali facilmente combustibili
ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di
apparecchi di illuminazione, in particolare dove si effettuano
travasi di liquidi.
- APPARECCHI INDIVIDUALI O PORTATILI
DI RISCALDAMENTO
Per quanto riguarda gli apparecchi di
riscaldamento individuali o portatili, le cause più comuni di incendio
includono il mancato rispetto di misure precauzionali quali, ad esempio:
- il mancato rispetto delle istruzioni di
sicurezza quando si utilizzano o si sostituiscono i recipienti di
G.P.L.
- il deposito di materiali combustibili
sopra gli apparecchi di riscaldamento;
- il posizionamento degli apparecchi
portatili di riscaldamento vicino a materiali combustibili;
- le negligenze nelle operazioni di
rifornimento degli apparecchi alimentati a kerosene.
L'utilizzo di apparecchi di riscaldamento
portatili deve avvenire previo controllo della loro efficienza, in
particolare legati alla corretta alimentazione.
- PRESENZA DI FUMATORI
Occorre identificare le aree
dove il fumare può costituire pericolo di incendio e disporne il
divieto, in quanto la mancanza di disposizioni a riguardo è una
delle principali cause di incendi.
Nelle aree ove è consentito fumare,
occorre mettere a disposizione portacenere che dovranno essere
svuotati regolarmente.
I portacenere non debbono essere
svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente
combustibili
Non deve essere permesso di fumare
nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente
combustibili od infiammabili, né
- LAVORI DI MANUTENZIONE E DI
RISTUTTURAZIONE
A titolo esemplificativo si elencano
alcune delle problematiche da prendere in considerazione in relazione
alla presenza di lavori di manutenzione e di ristrutturazione:
- accumulo di materiali combustibili;
- ostruzione delle vie di esodo
- bloccaggio in apertura delle porte
resistenti al fuoco;
- realizzazione di aperture su solai o
murature resistenti al fuoco.
All'inizio della giornata lavorativa
occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia
garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un
controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in
essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e
combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per
l'innesco di un incendio.
Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano i
lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere). Il luogo ove si
effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo
sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato
rimosso o protetto contro calore e scintille. Occorre mettere a
disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul
sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove è stato
effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione
dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o
braci.
Le sostanze infiammabili devono essere
depositate in luogo sicuro e ventilato. I locali ove tali sostanze
vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti
di ignizione. Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato
quando si impiegano tali prodotti.
Le bombole di gas, quando non sono
utilizzate, devono essere depositate all'esterno del luogo di lavoro.
Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione
incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi
durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.
Al termine dei lavori il sistema di
rivelazione ed allarme deve essere provato.
Particolari precauzioni vanno adottate nei
lavori di manutenzione e risistemazione su impianti elettrici e di
adduzione del gas combustibile.
2.9. RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE
COMBUSTIBILI
I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via
temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove
possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.
L'accumulo di scarti di lavorazione deve
essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente
e depositato in un'area idonea fuori dell'edificio.
2.10. AREE NON FREQUENTATE
Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate
da personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio
potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente, devono
essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono
essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l'accesso di
persone non autorizzate.
2.11. MANTENIMENTO DELLE MISURE
ANTINCENDIO
I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari
controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza
delle misure di Sicurezza antincendio. In proposito è opportuno
predisporre idonee liste di controllo.
Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di
lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di
sicurezza. Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le
seguenti:
- controllare che tutte le porte
resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;
- controllare che le apparecchiature
elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori
tensione;
- controllare che tutte le fiamme libere
siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza
- controllare che tutti i rifiuti e gli
scarti combustibili siano stati rimossi;
- controllare che tutti i materiali
infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.
I lavoratori devono segnalare
agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale
pericolo di cui vengano a conoscenza.
Allegato III
Misure relative alle vie di uscita in caso di
incendio
3.1. DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
- Affollamento: numero
massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel
luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso.
- Luogo sicuro: luogo dove
le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio.
- Percorso protetto:
percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli
effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte
dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto,
da una scala protetta o da una scala esterna.
- Uscita di piano: uscita
che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al
rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi
come segue:
- uscita che immette direttamente in un
luogo sicuro
- uscita che immette in un percorso
protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che
immette in un luogo sicuro;
- uscita che immette su di una scala
esterna.
- Via di uscita (da
utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al
deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di
raggiungere un luogo sicuro.
3.2. OBIETTIVI
Ai fini del presente decreto, tenendo conto della proba bile insorgenza
di un incendio, il sistema di vie di uscita deve garantire che le
persone possano, senza assistenza esterna utilizzare in sicurezza un
percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo
sicuro.
Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente,
occorre tenere presente:
- il numero di persone presenti, la loro
conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza
assistenza;
- dove si trovano le persone quando un
incendio accade;
- i pericoli di incendio presenti nel
luogo di lavoro;
- il numero delle vie di uscita
alternative disponibili.
3.3. CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER
LE VIE DI USCITA
Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono
adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:
- ogni luogo di lavoro deve disporre di
vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole
dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;
- ciascuna via di uscita deve essere
indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone
possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
- dove è prevista più di una via di
uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina
uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori
sottoriportati:
- 15 ¸ 30 metri (tempo max di
evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato
- 30 ¸ 45 metri (tempo max di
evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;
- 45 ¸ 60 metri (tempo max di
evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.
- le vie di uscita devono sempre condurre
ad un luogo sicuro
- i percorsi di uscita in un'unica
direzione devono essere evitati per quanto possibile. Qualora non
possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita
di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più
vie di uscita non dovrebbe eccedere in generale i valori
sottoriportati:
- 6 ¸ 15 metri (tempo di percorrenza 30
secondi) per aree a rischio elevato;
- 9 ¸ 30 metri (tempo di percorrenza 1
minuto) per aree a rischio medio;
- 12 ¸ 45 metri (tempo di percorrenza 3
minuti) per aree a rischio basso.
- quando una via di uscita comprende una
porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del
percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);
- le vie di uscita devono essere di
larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale
larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;
- deve esistere la disponibilità di un
numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e
piano dell'edificio;
- le scale devono normalmente essere
protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti
al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di
autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di
incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del
luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi
rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di
una sola uscita)
- le vie di uscita e le uscite di piano
devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da
ostruzioni in ogni momento;
- ogni porta sul percorso di uscita deve
poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in
esodo.
3.4. SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI
PERCORSI DI ESODO
Nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle lettere
c) ed e) del punto precedente, occorre attestarsi, a parità di rischio,
verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia:
- frequentato da pubblico;
- utilizzato prevalentemente da persone
che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza;
- utilizzato quale area di riposo;
- utilizzato quale area dove sono
depositati e/o manipolati materiali infiammabili.
Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato
principalmente da lavoratori e non vi sono depositati e/o manipolati
materiali infiammabili, a parità di livello di rischio, possono essere
adottate le distanze maggiori.
3.5. NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI
PIANO
In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola
uscita di piano.
Eccezioni a tale principio sussistono quando:
- l'affollamento del piano è superiore a
50 persone;
- nell'area interessata sussistono
pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto,
indipendentemente dalle dimensioni dell'area o dall'affollamento,
occorre disporre di almeno due uscite;
- la lunghezza del percorso di uscita, in
un'unica direzione, per raggiungere l'uscita di piano, in relazione
al rischio di incendio, supera i valori stabiliti al punto 3.3
lettera e).
Quando una sola uscita di piano non è
sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle persone
presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabilita al
punto 3.3, lettera c)
Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza
complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a:
L (metri) = A/50 x 0,60
in cui:
- A rappresenta il numero delle persone
presenti al piano (affollamento);
- il valore 0,60 costituisce la larghezza
(espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo
unitario di passaggio);
- 50 indica il numero massimo delle
persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di
passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.
Il valore del rapporto A/50, se non è
intero, va arrotondato al valore intero superiore.
La larghezza delle uscite deve essere
multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%.
La larghezza minima di una uscita non può
essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere
conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto
sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di
incendio medio o basso.
Esempio 1
Affollamento di piano = 75 persone.
Larghezza complessiva delle uscite = 2
moduli da 0,60 m
Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m
cadauna raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella
fissata al punto 3.3, lettera c)
Esempio 2
Affollamento di piano = 120 persone.
Larghezza complessiva delle uscite = 3
moduli da 0,60 m.
Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m
+ 1 da 0,80 m raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a
quella fissata al punto 3.3, lettera c).
3.6. NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE
Il principio generale di disporre di vie di uscita alternative si
applica anche alle scale.
Possono essere serviti da una sola scala
gli edifici, di altezza antincendi non superiore a 24 metri (così come
definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di lavoro con
rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere
servito da una sola uscita.
Per tutti gli edifici che non ricadono
nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più
scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa.
Calcolo della larghezza delle scale
- Se le scale servono un solo piano al di
sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve
essere inferiore a quella delle uscite del piano servito.
- Se le scale servono più di un piano al
di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della singola
scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che
si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è
calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani
contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
Nel caso di edifici contenenti luoghi di
lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza complessiva
delle scale è calcolata con la seguente formula:
L (metri) = A*/50 x 0,60
in cui:
A* = affollamento previsto in due piani
contigui, a partire dal 1° piano f.t., con riferimento a quelli aventi
maggior affollamento.
Esempio:
Edificio costituito da 5 piani al di sopra
del piano terra;
Affollamento 1° piano = 60 persone
Affollamento 2° piano = 70 persone
Affollamento 3° piano = 70 persone
Affollamento 4° piano = 80 persone
Affollamento 5° piano = 90 persone
Ogni singolo piano è servito da 2 uscite
di piano.
Massimo affollamento su due piani contigui
= 170 persone.
Larghezza complessiva delle scale =
(170/50) x 0,60 = 2,40m
Numero delle scale = 2 aventi larghezza
unitaria di 1,20 m
3.7. MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE
Se le misure di cui ai punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 non possono
essere rispettate per motivi architettonici o urbanistici, il rischio
per le persone presenti, per quanto attiene l'evacuazione del luogo di
lavoro, può essere limitato mediante l'adozione di uno o più dei
seguenti accorgimenti, da considerarsi alternativi a quelli dei punti
3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 solo in presenza dei suddetti impedimenti
architettonici o urbanistici:
- risistemazione del luogo di lavoro e/o
della attività, così che le persone lavorino il più vicino
possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire
il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
- riduzione del percorso totale delle vie
di uscita;
- realizzazione di ulteriori uscite di
piano;
- realizzazione di percorsi protetti
addizionali o estensione dei percorsi protetti esistenti;
- installazione di un sistema automatico
di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di
evacuazione.
3.8. MISURE PER LIMITARE LA
PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA
A) Accorgimenti per la presenza di aperture su pareti e/o
solai
Le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni, su solai,
pareti e soffitti possono contribuire in maniera significativa alla
rapida propagazione di fumo, fiamme e calore e possono impedire il
sicuro utilizzo delle vie di uscita. Misure per limitare le conseguenze
di cui sopra includono:
- provvedimenti finalizzati a contenere
fiamme e fumo;
- installazione di serrande tagliafuoco
sui condotti.
Tali provvedimenti sono particolarmente
importanti quando le tubazioni attraversano muri o solai resistenti al
fuoco.
B) Accorgimenti per i rivestimenti di pareti e/o solai
La velocità di propagazione di un incendio lungo le superfici
delle pareti e dei soffitti può influenzare notevolmente la sicurezza
globale del luogo di lavoro ed in particolare le possibilità di uscita
per le persone. Qualora lungo le vie di uscita siano presenti
significative quantità di materiali di rivestimento che consentono una
rapida propagazione dell'incendio, gli stessi devono essere rimossi o
sostituiti con materiali che presentino un migliore comportamento al
fuoco.
C) Segnaletica a pavimento
Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano,
il percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso idonea
segnaletica a pavimento.
D) Accorgimenti per le scale a servizio di piani interrati
Le scale a servizio di piani interrati devono essere oggetto di
particolari accorgimenti in quanto possono essere invase dal fumo e dal
calore nel caso si verifichi un incendio nei locali serviti, ed inoltre
occorre evitare la propagazione dell'incendio, attraverso le scale, ai
piani superiori.
Preferibilmente le scale che servono i
piani fuori terra non dovrebbero estendersi anche ai piani interrati e
ciò è particolarmente importante se si tratta dell'unica scala a
servizio dell'edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra
che interrati, questi devono essere separati rispetto al piano terra da
porte resistenti al fuoco installate in corrispondenza degli accessi sia
ai piani interrati che al piano terra.
E) Accorgimenti per le scale esterne
Dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che
l'utilizzo della stessa, al momento dell'incendio, non sia impedito
dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte, finestre, od altre
aperture esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scala.
3.9. PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle
uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo.
L'apertura nel verso dell'esodo non è
richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per
altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire
condizioni di sicurezza equivalente.
In ogni caso l'apertura nel verso
dell'esodo è obbligatoria quando:
- l'area servita ha un affollamento
superiore a 50 persone;
- la porta è situata al piede o vicino
al piede di una scala;
- la porta serve un'area ad elevato
rischio di incendio.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono
essere munite di dispositivo di autochiusura.
Le porte in corrispondenza di locali
adibiti a depositi possono essere non dotate di dispositivo di
autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave.
L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie
di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune
situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre
persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali
circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta,
tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il
rilascio a seguito:
- dell'attivazione di rivelatori di fumo
posti in vicinanza delle porte;
- dell'attivazione di un sistema di
allarme incendio;
- di mancanza di alimentazione elettrica
del sistema di allarme incendio;
- di un comando manuale.
3.10. SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE
Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi,
all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza
delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non
siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti
antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente
dall'interno senza l'uso di chiavi.
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse
durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura
nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno.
Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere
idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli
previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori
devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere
capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.
3.11. PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI
Una porta scorrevole non deve essere
utilizzata quale porta di una uscita di piano. Tale tipo di porta può
però essere utilizzata, se è del tipo ad azionamento automatico e può
essere aperta nel verso dell'esodo a spinta con dispositivo
opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in mancanza
di alimentazione elettrica.
Una porta girevole su asse verticale non
può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano. Qualora
sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate
vicinanze della stessa sia installata una porta apribile a spinta
opportunamente segnalata.
3.12. SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI
USCITA
Le vie di uscita e le uscite di piano
devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla
vigente normativa.
3.13. ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i
percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminanti per consentire
la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.
Nelle aree prive di illuminazione naturale
od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto
un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in
caso di interruzione dell'alimentazione di rete.
3.14. DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE
DI USCITA
Lungo le vie di uscita occorre che sia
vietata l'installazione di attrezzature che possono costituire pericoli
potenziali di incendio o ostruzione delle stesse.
Si riportano di seguito esempi di
installazioni da vietare lungo le vie di uscita, ed in particolare lungo
i corridoi e le scale:
- apparecchi di riscaldamento portatili
di ogni tipo;
- apparecchi di riscaldamento fissi
alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi;
- apparecchi di cottura;
- depositi temporanei di arredi,
- sistema di illuminazione a fiamma
libera;
- deposito di rifiuti.
Macchine di vendita e di giuoco, nonché
fotocopiatrici possono essere installate lungo le vie di uscita, purché
non costituiscano rischio di incendio né ingombro non consentito.
Allegato
IV
Misure per la
rivelazione e l'allarme in caso di incendio
4.1. OBIETTIVO
L'obiettivo delle misure per la
rivelazione degli incendi e l'allarme è di assicurare che le persone
presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio
prima che esso minacci la loro incolumità. L'allarme deve dare avvio
alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro nonché
l'attivazione delle procedure d'intervento.
4.2. MISURE PER I PICCOLI LUOGHI DI
LAVORO
Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di
incendio basso o medio, il sistema per dare l'allarme può essere
semplice. Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso
ambiente, un allarme dato a voce può essere adeguato.
In altre circostanze possono essere
impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale, udibili in tutto il
luogo di lavoro. Il percorso per poter raggiungere una di tali
attrezzature non deve essere superiore a 30 m. Qualora tale sistema non
sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un sistema di
allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la normativa
tecnica vigente.
I pulsanti per attivare gli allarmi
elettrici o altri strumenti di allarme devono essere chiaramente
indicati affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano
rapidamente individuarli. Il percorso massimo per attivare un
dispositivo di allarme manuale non deve superare 30 m.
Normalmente i pulsanti di allarme devono
essere posizionati negli stessi punti su tutti i piani e vicini alle
uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle persone
durante l'esodo.
4.3. MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI
GRANDI DIMENSIONI O COMPLESSI
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni
o complessi, il sistema di allarme deve essere di tipo elettrico.
Il segnale di allarme deve essere udibile
chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l'allarme
è necessario.
In quelle parti dove il livello di rumore
può essere elevato, o in quelle situazioni dove il solo allarme
acustico non è sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli
allarmi acustici anche segnalazioni ottiche. I segnali ottici non
possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme.
4.4. PROCEDURE DI ALLARME
Normalmente le procedure di allarme sono
ad unica fase, cioè, al suono dell'allarme, prende il via l'evacuazione
totale.
Tuttavia in alcuni luoghi più complessi
risulta più appropriato un sistema di allarme a più fasi per
consentire l'evacuazione in due fasi o più fasi successive. Occorre
prevedere opportuni accorgimenti in luoghi dove c'è notevole presenza
di pubblico.
A) Evacuazione in due fasi
Un sistema di allarme progettato per una
evacuazione in due fasi, dà un allarme di evacuazione con un segnale
continuo nell'area interessata dall'incendio od in prossimità di
questa, mentre le altre aree dell'edificio sono interessate da un
segnale di allerta intermittente, che non deve essere inteso come un
segnale di evacuazione totale.
Qualora la situazione diventi grave, il
segnale intermittente deve essere cambiato in segnale di evacuazione
(continuo), e solo in tale circostanza la restante parte dell'edificio
è evacuata totalmente.
B) Evacuazione a fasi successive
Un sistema di allarme basato
sull'evacuazione progressiva, deve prevedere un segnale di evacuazione
(continuo) nel piano di origine dell'incendio ed in quello
immediatamente sovrastante. Gli altri piani sono solo allertati con un
apposito segnale e messaggio tramite altoparlante.
Dopo che il piano interessato
dall'incendio e quello sovrastante sono stati evacuati, se necessario,
il segnale di evacuazione sarà esteso agli altri piani, normalmente
quelli posti al di sopra del piano interessato dall'incendio ed i piani
centinati, e si provvederà ad una evacuazione progressiva piano per
piano.
In edifici alti (con altezza antincendio
oltre 24 metri) l'evacuazione progressiva non può essere attuata senza
prevedere una adeguata compartimentazione, sistemi di spegnimento
automatici, sorveglianza ai piani ed un centro di controllo.
C) Sistema di allarme in luoghi con
notevole presenza di pubblico
Negli ambienti di lavoro con notevole
presenza di pubblico si rende spesso necessario prevedere un allarme
iniziale riservato ai lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza ed
alla lotta antincendio, in modo che questi possano tempestivamente
mettere in atto le procedure pianificate di evacuazione e di primo
intervento. In tali circostanze, idonee precauzioni devono essere prese
per l'evacuazione totale.
Mentre un allarme sonoro può essere
sufficiente in alcune situazioni, in altre, in particolare in presenza
di pubblico o di notevole affollamento, deve essere previsto un apposito
messaggio preregistrato, che viene attivato dal sistema di allarme
antincendio tramite altoparlanti. Tale messaggio deve annullare ogni
altro messaggio sonoro o musicale.
4.5. RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO
Lo scopo della rivelazione precoce di un
incendio è di allertare le persone presenti in tempo utile per
abbandonare l'area dell'incendio finché la situazione sia ancora
relativamente sicura.
Nella gran parte dei luoghi di lavoro un
sistema di rivelazione incendio a comando manuale può essere
sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze in cui una rivelazione
automatica di incendio è da ritenersi essenziale ai fini della
sicurezza delle persone.
Nei luoghi di lavoro costituiti da attività
ricettive, l'installazione di impianti di rivelazione automatica di
incendio deve essere normalmente prevista. In altri luoghi di lavoro
dove il sistema dei vie di esodo non rispetta le misure indicate nel
presente allegato, si può prevedere l'installazione di un sistema
automatico di rivelazione quale misura compensativa. Un impianto
automatico di rivelazione può essere previsto in aree non frequentate
ove un incendio potrebbe svilupparsi ed essere scoperto solo dopo che ha
interessato le vie di esodo.
Se un allarme viene attivato, sia tramite
un impianto di rivelazione automatica che un sistema a comando manuale,
i due sistemi devono essere tra loro integrati.
4.6. IMPIEGO DEI SISTEMI DI ALLARME
COME MISURE COMPENSATIVE
Qualora, a seguito della valutazione dei
rischi, un pericolo importante non possa essere eliminato o ridotto
oppure le persone siano esposte a rischi particolari, possono essere
previste le seguenti misure compensative per quanto attiene gli allarmi:
- installazione di un impianto di allarme
elettrico in sostituzione di un allarme di tipo manuale;
- installazione di ulteriori pulsanti di
allarme in un impianto di allarme elettrico, per ridurre la distanza
reciproca tra i pulsanti;
- miglioramento dell'impianto di allarme
elettrico, prevedendo un sistema di altoparlanti o allarmi luminosi;
- installazione di un impianto automatico
di rivelazione ed allarme.
Allegato
V
Attrezzature
ed impianti di estinzione degli incendi
5.1. CLASSIFICAZIONE DEGLI
INCENDI
Ai fini del presene decreto, gli incendi
sono classificati come segue:
- incendi di classe A: incendi di
materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alle
formazioni di braci
- incendi di classe B: incendi di
materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina,
vernici, oli, grassi, ecc.;
- incendi di classe C: incendi di gas;
- incendi di classe D: incendi di
sostanze metalliche.
Incendi di classe A
L'acqua, la schiuma e la polvere sono le
sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali incendi. Le
attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi,
idranti, od altri impianti di estinzione ad acqua.
Incendi di classe B
Per questo tipo di incendi gli estinguenti
più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e
anidride carbonica.
Incendi di classe C
L'intervento principale contro tali
incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di
intercettazione o otturando la falla. A tale proposito si richiama il
fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene
estinto prima di intercettare il flusso del gas.
Incendi di classe D
Nessuno degli estinguenti normalmente
utilizzati per gli incendi di classe A e B è idoneo per incendi di
sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio).
In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con
personale particolarmente addestrato.
Incendi di impianti ed attrezzature
elettriche sotto tensione.
Gli estinguenti specifici per incendi di
impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride
carbonica.
5.2. ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI
La scelta degli estintori portatili e
carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio
e del livello di rischio del luogo di lavoro. Il numero e la capacità
estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori
indicati nella tabella 1, per quanto attiene gli incendi di classe A e B
ed ai criteri di seguito indicati:
- il numero dei piani (non meno di un
estintore a piano);
- la superficie in pianta;
- lo specifico pericolo di incendio
(classe di incendio);
- la distanza che una persona deve
percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).
Per quanto attiene gli
estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta
in funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale
addetto al loro uso.
Tabella I
| |
Superficie
protetta da un estintore
|
| Tipo
di estintore |
Rischio basso
|
Rischio medio
|
Rischio elevato
|
| 13A-89B |
100 m2
|
-
|
-
|
| 21A-113B |
150 m2
|
100 m2
|
-
|
| 34A-144B |
200 m2
|
150 m2
|
100 m2
|
| 55A-233B |
250 m2
|
200 m2
|
200 m2
|
5.3. IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO MANUALI ED AUTOMATICI
In relazione alla valutazione dei rischi,
ed in particolare quando esistono particolari rischi di incendio che non
possono essere rimossi o ridotti, in aggiunta agli estintori occorre
prevedere impianti di spegnimento fissi, manuali od automatici.
In ogni caso, occorre prevedere
l'installazione di estintori portatili per consentire al personale di
estinguere i principi di incendio.
L'impiego dei mezzi od impianti di
spegnimento non deve comportare ritardi per quanto concerne l'allarme e
la chiamata dei Vigili del fuoco né per quanto attiene l'evacuazione da
parte di coloro che non sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.
Impianti di spegnimento di tipo fisso
(sprinkler o altri impianti automatici) possono essere previsti nei
luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi od a protezione di
aree ad elevato rischio di incendio
La presenza di impianti automatici riduce
la probabilità di un rapido sviluppo dell'incendio e pertanto ha
rilevanza nella valutazione del rischio globale.
Qualora sia presente un impianto di
allarme, a questo deve essere collegato l'impianto automatico di
spegnimento.
5.4. UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI
SPEGNIMENTO
Gli estintori portatili devono essere
ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle
uscite e fissati a muro.
Gli idranti ed i naspi antincendio devono
essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita,
con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve consentire di
raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di
una lancia.
In ogni caso, l'installazione di mezzi di
spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita
segnaletica.
Allegato
VI
Controlli e
manutenzione sulle misure di protezione antincendio
6.1. GENERALITÀ
Tutte le misure di protezione antincendio
previste:
- per garantire il sicuro utilizzo delle
vie di uscita;
- per l'estinzione degli incendi;
- per la rivelazione e l'allarme in caso
di incendio;
devono essere oggetto di sorveglianza,
controlli periodici e mantenute in efficienza.
6.2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
- Sorveglianza: controllo visivo
atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio
siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente
accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite
esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale
normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate
istruzioni.
- Controllo periodico: insieme di
operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per
verificare la compieta e corretta funzionalità delle attrezzature e
degli impianti.
- Manutenzione: operazione od
intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato
le attrezzature e gli impianti.
- Manutenzione ordinaria:
operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso
corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità,
abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di
materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di
modesto valore espressamente previste.
- Manutenzione straordinaria:
intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o
che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare
importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che
comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa
revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile
o conveniente la riparazione.
6.3. VIE DI USCITA
Tutte quelle parti del luogo di lavoro
destinate a via di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono
essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere
da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro
utilizzo in caso di esodo.
Tutte le porte sulle vie di uscita devono
essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente.
Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni
ostruzione deve essere immediatamente rimossa.
Particolare attenzione deve essere
dedicata ai serramenti delle porte.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono
essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano
danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti
dispositivi di autochiusura, il controllo dove assicurare che la porta
ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi
effettivamente.
Le porte munite di dispositivi di chiusura
automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i
dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente.
Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni. La segnaletica
direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per
assicurarne la visibilità in caso di emergenza.
Tutte le misure antincendio previste per
migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli
impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme
di buona tecnica e manutenzionati da persona competente.
6.4. ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI
PROTEZIONE ANTINCENDIO
Il datore di lavoro è responsabile del
mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed
impianti di protezione antincendio.
Il datore di lavoro deve attuare la
sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed
impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Scopo dell'attività di sorveglianza,
controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque
causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il
corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
L'attività di controllo periodica e la
manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.
Allegato
VII
Informazione e
formazione antincendio
7.1. GENERALITÀ
É obbligo del datore di lavoro fornire ai
lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base
della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un
incendio.
7.2. INFORMAZIONE ANTINCENDIO
Il datore di lavoro deve provvedere
affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su:
- rischi di incendio legati all'attività
svolta;
- rischi di incendio legati alle
specifiche mansioni svolte;
- misure di prevenzione e di protezione
incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
- osservanza delle misure di prevenzione
degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di
lavoro
- divieto di utilizzo degli ascensori per
l'evacuazione in caso di incendio;
- importanza di tenere chiuse le porte
resistenti al fuoco;
- modalità di apertura delle porte delle
uscite;
- ubicazione delle vie di uscita;
- procedure da adottare in caso di
incendio, ed in particolare:
- azioni da attuare in caso di incendio;
- azionamento dell'allarme;
- procedure da attuare all'attivazione
dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo
sicuro:
- modalità di chiamata dei vigili del
fuoco.
- i nominativi dei lavoratori incaricati
dl applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze e pronto soccorso;
- il nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.
L'informazione deve essere basata sulla
valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all'atto
dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un
mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una
variazione della valutazione stessa.
L'informazione deve essere fornita in
maniera tale che il personale possa apprendere facilmente.
Adeguate informazioni devono essere
fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire
che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza
antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di
incendio e delle procedure di evacuazione.
Nei piccoli luoghi di lavoro
l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati
tramite apposita cartellonistica.
7.3. FORMAZIONE ANTINCENDIO
Tutti i lavoratori esposti a particolari
rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli
addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma
libera, devono ricevere una specifica formazione antincendio.
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi
relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle
emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio i cui
contenuti minimi sono riportati in allegato IX.
7.4. ESERCITAZIONI ANTINCENDIO
Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi
dell'art. 5 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del
piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori
devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una
volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo
intervento.
Nei luoghi di lavoro di piccole
dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il
personale nell'attuare quanto segue:
- percorrere le vie di uscita;
- identificare le porte resistenti al
fuoco, ove esistenti;
- identificare la posizione dei
dispositivi di allarme;
- identificare l'ubicazione delle
attrezzature di spegnimento.
L'allarme dato per esercitazione non deve
essere segnalato ai vigili del fuoco.
I lavoratori devono partecipare
all'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali
esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli
affollamenti o persone anziane od inferme.
Devono essere esclusi dalle esercitazioni
i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del luogo di
lavoro.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni,
in genere, non dovrà essere messa in atto un'evacuazione simultanea
dell'intero luogo di lavoro.
In tali situazioni l'evacuazione da ogni
specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che
possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad
un luogo sicuro.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni,
occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per
controllare l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore di
lavoro su eventuali carenze.
Una successiva esercitazione deve essere
messa in atto non appena:
- una esercitazione abbia rivelato serie
carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti
- si sia verificato un incremento del
numero dei lavoratori;
- siano stati effettuati lavori che
abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.
Quando nello stesso edificio esistono più
datori di lavoro l'amministratore condominiale promuove la
collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni
antincendio.
7.5. INFORMAZIONE SCRITTA SULLE MISURE
ANTINCENDIO
L'informazione e le istruzioni antincendio
possono essere fornite ai lavoratori predisponendo avvisi scritti che
riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di
allarme o di incendio.
Tali istruzioni, cui possono essere
aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono
essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.
Qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche
in lingue straniere.
Allegato
VIII
Pianificazione delle procedure da attuare in caso di
incendio
8.1. GENERALITÀ
In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra
l'obbligo di cui all'art. 5 del presente decreto, deve essere
predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve con
tenere nei dettagli:
- le azioni che i lavoratori devono
mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure per l'evacuazione del
luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle
altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere
l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie
informazioni al loro arrivo;
- specifiche misure per assistere le
persone disabili.
Il piano di emergenza deve identificare un
adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare
l'attuazione delle procedure previste.
8.2. CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA
I fattori da tenere presenti nella
compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello
stesso sono:
- le caratteristiche dei luoghi con
particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di allarme
incendio;
- il numero delle persone presenti e la
loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi
particolari;
- il numero di addetti all'attuazione ed
al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione
(addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta
antincendio, pronto soccorso);
- il livello di informazione e formazione
fornito ai lavoratori.
Il piano di emergenza deve essere basato
su chiare istruzioni scritte e deve includere:
- i doveri del personale di servizio
incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla
sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi
reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- i doveri del personale cui sono
affidate particolari responsabilità in caso di incendio
- i provvedimenti necessari per
assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da
attuare;
- le specifiche misure da porre in atto
nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari
- le specifiche misure per le aree ad
elevato rischio di incendio; le procedure per la chiamata dei vigili
del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria
assistenza durante l'intervento.
Per i luoghi di lavoro di piccole
dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti
norme comportamentali.
Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso
edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve
essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.
Per i luoghi di lavoro di grandi
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