|
INDICE del D. Lgs. n. 626/1994:
TITOLO I
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1
- Campo di applicazione
Art. 2
- Definizioni
Art. 3
- Misure generali di tutela
Art. 4
- Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
Art. 5
- Obblighi dei lavoratori
Art. 6
- Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e
degli installatori
Art. 7
- Contratto di appalto o contratto d'opera
CAPO II - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 8
- Servizio di prevenzione e protezione
Art. 8-bis
- Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o
esterni
Art. 9
- Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Art. 10
- Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi
Art. 11
- Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
CAPO III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori,
pronto soccorso
Art. 12
- Disposizioni generali
Art. 13
- Prevenzione incendi
Art. 14
- Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato
Art. 15
- Pronto soccorso
CAPO IV - Sorveglianza sanitaria
Art. 16
- Contenuto della sorveglianza sanitaria
Art. 17
- Il medico competente
CAPO V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 18
- Rappresentante per la sicurezza
Art. 19
- Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Art. 20
- Organismi paritetici
CAPO VI - Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 21
- Informazione dei lavoratori
Art. 22
- Formazione dei lavoratori
CAPO VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
Art. 23
- Vigilanza
Art. 24
- Informazione, consulenza, assistenza
Art. 25
- Coordinamento
Art. 26
- Commissione consultiva permanente
Art. 27
- Comitati regionali di coordinamento
Art. 28
- Adeguamenti al progresso tecnico
CAPO VIII - statistiche degli infortuni e delle malattie
professionali
Art. 29
- statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
TITOLO II - Luoghi di lavoro
Art. 30
- Definizioni
Art. 31
- Requisiti di sicurezza e di salute
Art. 32
- Obblighi del datore di lavoro
Art. 33
- Adeguamenti di norme
TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 34
- Definizioni
Art. 35
- Obblighi del datore di lavoro
Art. 36
- Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro
Art. 36-bis
-
Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per
lavori in quota
Art. 36-ter
-
Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a
pioli
Art. 36-quater
-
Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi
Art. 36-quinquies
-
Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi
di accesso e di posizionamento mediante funi
Art. 37
- Informazione
Art. 38
- Formazione ed addestramento
Art. 39
- Obblighi dei lavoratori
TITOLO IV - Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 40
- Definizioni
Art. 41
- Obbligo di uso
Art. 42
- Requisiti dei DPI
Art. 43
- Obblighi del datore di lavoro
Art. 44
- Obblighi dei lavoratori
Art. 45
- Criteri per l'individuazione e l'uso
Art. 46
- Norma transitoria
TITOLO V - Movimentazione manuale dei carichi
Art. 47
- Campo di applicazione
Art. 48
- Obblighi dei datori di lavoro
Art. 49
- Informazione e formazione
TITOLO V-bis - Protezione da agenti fisici
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 49-bis
- Campo di applicazione
Art. 49-ter
- Definizioni
Art. 49-quater
- Valori limite di esposizione e valori di azione
CAPO II - Obblighi del datore di lavoro
Art. 49-quinquies
- Valutazione del rischio
Art. 49-sexies
- Misure di prevenzione e protezione
Art. 49-septies
- Uso dei dispositivi di protezione individuali
Art. 49-octies
- Misure per la limitazione dell'esposizione
Art. 49-nonies
- Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 49-decies
- Sorveglianza sanitaria
Art. 49-undecies
- Deroghe
Art. 49-duodecies
- Linee guida
TITOLO VI - Uso di attrezzature munite di videoterminali
Art. 50-
Campo di applicazione
Art. 51
- Definizioni
Art. 52
- Obblighi del datore di lavoro
Art. 53
- Organizzazione del lavoro
Art. 54
- Svolgimento quotidiano del lavoro
Art. 55
- Sorveglianza sanitaria
Art. 56
- Informazione e formazione
Art. 57
- Consultazione e partecipazione
Art. 58
- Adeguamento alle norme
Art. 59
- Caratteristiche tecniche
TITOLO VI-bis - Protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi all'esposizione ad amianto
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 59-bis
- Campo di applicazione
Art. 59-ter
- Definizioni
CAPO II - Obblighi del datore di lavoro
Art. 59-quater
- Individuazione della presenza di amianto
Art. 59-quinquies
- Valutazione del rischio
Art. 59-sexies
- Notifica
Art. 59-septies
- Misure di prevenzione e protezione
Art. 59-octies
- Misure igieniche
Art. 59-nonies
- Controllo dell'esposizione
Art. 59-decies
- Valore limite
Art. 59-undecies
- Operazioni lavorative particolari
Art. 59-duodecies
- Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 59-terdecies
- Informazione dei lavoratori
Art. 59-quaterdecies
- Formazione dei lavoratori
Art. 59-quinquiesdecies
- Sorveglianza sanitaria
Art. 59-sexiesdecies
- Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Art. 59-septiesdecies
- Mesoteliomi
TITOLO VII - Protezione da agenti cancerogeni mutageni
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 60
- Campo di applicazione
TITOLO VII-bis - Protezione da agenti chimici
Art. 60-bis
Art. 60-ter
Art. 60-quater
Art. 60-quinquies
Art. 60-sexies
Art. 60-septies
Art. 60-octies
Art. 60-novies
Art. 60-decies
Art. 60-undecies
Art. 60-duodecies
Art. 60-terdecies
Art. 61
- Definizioni
CAPO II - Obblighi del datore di lavoro
Art. 62
- Sostituzione e riduzione
Art. 63
- Valutazione del rischio
Art. 64
- Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 65
- Misure igieniche
Art. 66
- Informazione e formazione
Art. 67
- Esposizione non prevedibile
Art. 68
- Operazioni lavorative particolari
CAPO III - Sorveglianza sanitaria
Art. 69
- Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive
specifiche
Art. 70
- Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Art. 71
- Registrazione dei tumori
Art. 72
- Adeguamenti normativi
TITOLO VII-bis - Protezione da agenti chimici
Art. 72-bis
- Campo di applicazione
Art. 72-ter
- Definizioni
Art. 72-quater
- Valutazione dei rischi
Art. 72-quinquies
- Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
Art. 72-sexies
- Misure specifiche di protezione e di prevenzione
Art. 72-septies
- Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
Art. 72-octies
- Informazione e formazione per i lavoratori.
Art. 72-novies
- Divieti
Art. 72-decies
- Sorveglianza sanitaria
Art. 72-undecies
- Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 72-duodecies
- Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 72-terdecies
- Adeguamenti normativi
TITOLO VIII - Protezione da agenti biologici
CAPO I
Art. 73
- Campo di applicazione
Art. 74
- Definizioni
Art. 75
- Classificazione degli agenti biologici
Art. 76
- Comunicazione
Art. 77
- Autorizzazione
CAPO II - Obblighi del datore di lavoro
Art. 78
- Valutazione del rischio
Art. 79
- Misure tecniche, organizzative, procedurali
Art. 80
- Misure igieniche
Art. 81
- Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie
Art. 82
- Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
Art. 83
- Misure specifiche per i processi industriali
Art. 84
- Misure di emergenza
Art. 85
- Informazioni e formazione
CAPO III - Sorveglianza sanitaria
Art. 86
- Prevenzione e controllo
Art. 87
- Registri degli esposti e degli eventi accidentali
Art. 88
- Registro dei casi di malattia e di decesso
TITOLO VIII-bis - Protezione da atmosfere esplosive
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 88-bis
- Campo di applicazione
Art. 88-ter
- Definizioni
CAPO II - Obblighi del datore di lavoro
Art. 88-quater
- Prevenzione e protezione contro le esplosioni
Art. 88-quinquies
- Valutazione dei rischi di esplosione
Art. 88-sexies
- Obblighi generali
Art. 88-septies
- Coordinamento
Art. 88-octies
- Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Art. 88-novies
- Documento sulla protezione contro le esplosioni
Art. 88-decies
- Termini per l'adeguamento
Art. 88-undecies
- Verifiche
TITOLO IX - Sanzioni
Art. 89
- Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
Art. 90
- Contravvenzioni commesse dai preposti
Art. 91
- Contravvenzioni commesse dai commercianti e dagli installatori
Art. 92
- Contravvenzioni commesse dal medico competente
Art. 93
- Contravvenzioni commesse dai lavoratori
Art. 94
- Violazioni amministrative
TITOLO X - Disposizioni transitorie e finali
Art. 95
- Norma transitoria
Art. 96
- Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4
Art. 96-bis
- Attuazione degli obblighi.
Art. 97
- Obblighi d'informazione
Art. 98
- Norma finale
-
Allegato II
-
Allegato III
-
Allegato IV
-
Allegato V
-
Allegato VI
-
Allegato VII
-
Allegato VIII
-
Allegato VIII-bis
-
Allegato VIII-ter
-
Allegato VIII-quater
-
Allegato VIII-quinquies
-
Allegato
VIII-sexties
-
Allegato IX
-
Allegato X
-
Allegato XI
-
Allegato XII
-
Allegato XIII
-
Allegato XIV
-
Allegato XV
-
Allegato XV-bis
-
Allegato XV-ter
-
Allegato XV-quater
-
NOTE
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994 n. 626.
(indice)
(Aggiornamenti)
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1994 n.
265 - S.O. n. 141 )
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24, 99/38 e 2001/45/CE
RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI
LAVORATORI DURANTE IL LAVORO.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli
articoli 76
e
87 della Costituzione;
Vista la
legge 19 febbraio 1992, n. 142,
ed in particolare l'articolo 43, recante delega al governo per
l'attuazione delle direttive del consiglio 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori durante il lavoro;
Vista la
legge 22 febbraio 1994, n. 146,
recante proroga del termine della delega legislativa contemplata
dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché delega
al governo per l'attuazione delle direttive particolari già
adottate, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE , successivamente alla medesima legge 19 febbraio
1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del ministro per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea, di concerto con i ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
Emana Il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1.
(nota)
Campo di applicazione
Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il
lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di
protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia
di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti
di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado degli archivi, delle
biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato,
delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di
trasporto aerei e marittimi le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato, individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.
Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973,
n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato
di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei
casi espressamente previsti.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative
norme di attuazione.
bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o
sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza
delle disposizioni del presente decreto.
ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente
decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti
dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo.
Art. 2.
(nota)
Definizioni
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per:
lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze
di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici
e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.
Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società,
anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle
società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di
orientamento o di formazione scolastica, universitaria e
professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o
per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì
equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed
universitari e i partecipanti a corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine,
apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non
vengono computati ai fini della determinazione del numero dei
lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere
particolari obblighi;
datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo
e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità
dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita
ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri
decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro
si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei
soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale;
servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda
finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti
titoli:
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in
igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in
clinica del lavoro igiene e medicina preventiva o in medicina
legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni
individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene
del lavoro;
autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277;
responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona
designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis;
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero
persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la
sicurezza;
prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o
previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante
il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla
produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e
tecnico funzionale.
Art. 3.
Misure generali di tutela
Le misure generali per la protezione della salute e per la
sicurezza dei lavoratori sono:
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico e, ove ciò non é possibile, loro
riduzione al minimo;
riduzione dei rischi alla fonte;
programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che
integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni
tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché
l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
sostituzione di ciò che é pericoloso con ciò che non lo é, o é
meno pericoloso;
rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei
metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro
monotono e quello ripetitivo;
priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio;
utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui
luoghi di lavoro;
controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi
specifici;
allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per
motivi sanitari inerenti la sua persona;
misure igieniche;
misure di protezione collettiva ed individuale;
misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo
grave ed immediato;
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza
in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni
riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
istruzioni adeguate ai lavoratori.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute
durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori.
Art. 4.
(nota)
Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto
Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi
per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro .
All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro elabora un documento contenente:
una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la
salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa;
l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e
dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla
valutazione di cui alla lettera a);
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità
produttiva.
Il datore di lavoro:
designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art.
8;
designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art.
8;
nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza
e la salute dei lavoratori, e in particolare:
designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza;
aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della
salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità
e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e
alla sicurezza;
fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione;
prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuali messi a loro disposizione;
richiede l'osservanza da parte del medico competente degli
obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui
processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in
caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso
di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa;
informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio
di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante
per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute e consente al rappresentante per la
sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione
aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli
infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di
almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il
cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e
le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di
ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al
modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è
conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di
vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è
redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi
vigenti;
consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti
dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d); q) adotta le misure
necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione
dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e
immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, e al numero delle persone presenti.
Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed
elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il
medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la
sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma
2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo
produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute
dei lavoratori.
Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità
produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del
segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso
al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero
quando lo stesso ne fa richiesta.
Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da
emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle
dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate
per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo.
Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli
4 e 6 del decreto stesso, alle centrali, termoelettriche, agli
impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre
attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle
strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con
uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro,
possono essere altresì definiti:
i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è
possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un
numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno
della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di
lavoro da parte del medico competente, ferma restando
l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le
situazioni di rischio.
Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1)
dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari,
nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è
soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto
comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta
effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli
obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere
inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso
soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende
familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti,
soggette a particolari fattori di rischio, individuate
nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari
e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente
decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in
uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi
comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a
carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli
obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai
predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei
dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la
richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o
al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
Art. 5.
Obblighi dei lavoratori
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e
della propria salute e di quella delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle
sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale;
utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli
utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i
dispositivi di sicurezza;
utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi
a loro disposizione;
segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle
lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di
pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non
sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori;
si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro
confronti;
contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Art. 6.
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli
installatori
I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti
rispettano i principi generali di prevenzione in materia di
sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e
tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la
concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di
impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede
in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di
certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli
stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli
altri documenti previsti dalla legge.
Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi
tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del
lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi
fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la
parte di loro competenza.
Art. 7.
Contratto di appalto o contratto d'opera
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della
propria azienda, o di una singola unita' produttiva della
stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo
dell'azienda medesima:
verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in
appalto o contratto d'opera;
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati
ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attività.
Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività
lavorativa oggetto dell'appalto;
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche
al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera complessiva.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento
di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al
contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
bis. L'imprenditore committente risponde in solido con
l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali ulteriori
subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore,
dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti
indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e
salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli
appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto
e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del
codice civile, devono essere specificamente indicati i costi
relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono
accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui
all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
CAPO II
Servizio di prevenzione e protezione
Art. 8.
(nota)
Servizio di prevenzione e protezione
Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro
organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica
persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui
al presente articolo.
Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per
l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il
responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero
sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di
mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro
assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa
dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può
avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle
conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di
prevenzione o protezione.
L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è
comunque obbligatoria nei seguenti casi:
nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai
sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
nelle centrali termoelettriche;
negli impianti e laboratori nucleari;
nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni;
nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori
dipendenti;
nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono
insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o
servizi esterni all'azienda, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è
chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al
numero degli operatori.
Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacità
e i requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto
di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e
procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero
minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni
egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in
materia.
Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle
unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo
della persona designata come responsabile del servizio di
prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda.
Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale
si attesti con riferimento alle persone designate:
i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
il curriculum professionale.
Art. 8-bis
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o
esterni
Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e
degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o
esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti
sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui
al comma 1, é necessario essere in possesso di un titolo di
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di
frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli
indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle
regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL,
dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli
organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere
individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2,
é necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a s |