Leggi e Decreti

D.M. 16 febbraio 1982
Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione 

delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi

(G.U. n. 98 del 09-04-1982)



Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato



    Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
    Considerata la necessità di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973,
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'8 novembre 1965), contenente l'elenco dei depositi e industrie

    pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;
                                                                                            Decreta:

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere 
preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del 
rilascio del "Certificato di  Prevenzione  Incendi", nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati 
come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle "attività soggette" alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto 
hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del " Certificato  di  Prevenzione  Incendi "  quando vi sono modifiche di 
lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle 
sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e  ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicu-
-rezza precedentemente accertate indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.

La scadenza dei " Certificati di Prevenzione Incendi " già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente 
decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed agli impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività 
singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un 
unico "Certificato di Prevenzione Incendi" relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.

                        Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi 
(art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966)   
 
Attività

Periodicità della visita (anni)

1

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h.

3

2

Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h.

6

3

Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:

 

a) compressi:

 

per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc

6

per capacità complessiva superiore a 2 mc

3

b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):

 

per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg

6

per quantitativi complessivi superiori a 500 kg

3

4

Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:

 

a) compressi:

 

per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc

6

per capacità complessiva superiore a 2 mc

3

b) disciolti o liquefatti:

 

per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc

6

per capacità complessiva superiore a 2 mc

3

5

Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:

 

a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc

6

b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc

6

6

Reti di trasporto e distribuzione, di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica,con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar.

u.t.

7

Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione.

6

8

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti.

6

9

Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili.

6

10

Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi.

6

11

Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas.

6

12

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità a 650 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc.

3

13

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc.

3

14

Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili.

6

15

Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili: [*]

 

a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc

6

b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc

3

16

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:

 

a) per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc

6

b) per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc

3

17

Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc.

6

18

Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio.

6

19

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg.

3

20

Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:

 

con quantitativi da 500 a 1.000 kg

6

con quantitativi superiori a 1.000 kg

3

21

Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.

6

22

Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:

 

con capacità da 0,2 a 10 mc

6

con capacità superiore a 10 mc

3

23

Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc.

3

24

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengano sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici.

3

25

Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni.

6

26

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori.

3

27

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici.

3

28

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.

3

29

Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno.

3

30

Fabbriche e depositi di fiammiferi.

6

31

Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo.

3

32

Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo.

3

33

Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li.

6

34

Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio.

3

35

Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi.

6

36

Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato.

6

37

Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè.

6

38

Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.

6

39

Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li.

6

40

Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li

6

41

Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essicazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li.

6

42

Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li.

6

43

Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li.

6

44

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li.

6

45

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematogra fiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg.

3

46

Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983: [**]

 

da 500 a 1.000 q.li

6

superiori a 1.000 q.li

3

47

Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:

 

da 50 a 1.000 q.li

6

oltre 1.000 q.li

3